Cass. pen. Sez. V, Ord., (ud. 09-10-2012) 16-11-2012, n. 44993 Correzione di errori materiali

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

rilevato che la sentenza 30.363/12, emessa all’udienza pubblica del 26 giugno 2012 e depositata in data 24 luglio 2012, relativa al ricorso proposto da M.U. e P.E., ha disposto l’annullamento con rinvio per nuovo esame della sentenza 3/2010, emessa il 14 dicembre 2010 dal tribunale di Ascoli Piceno, sezione distaccata di San Benedetto del Trento, evidenzia la non coincidenza del dispositivo trascritto sul ruolo di udienza con il dispositivo che compare sulla sentenza-documento, in quanto il primo reca "annulla la sentenza impugnata con rinvio al tribunale di San Benedetto del Tronto per nuovo esame", laddove la seconda reca "annulla la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione del tribunale di Ascoli Piceno", considerato che la dizione esatta e quella contenuta nella sentenza- documento, sia perchè essa accorda con la motivazione, sia perchè San Benedetto del Tronto è sezione distaccata del tribunale di Ascoli Piceno, sia perchè infine il predetto tribunale ebbe a dichiarare la estinzione per prescrizione del reato, con la conseguenza che il giudice di rinvio non può che essere investito della cognizione delle sue disposizioni civili;

letto dall’art. 130 c.p.p..
P.Q.M.

dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nel ruolo di udienza del 26 luglio 2012, nel senso che dove è scritto "San Benedetto del Tronto", si deve leggere "Ascoli Piceno"; si annoti nel ruolo di udienza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 ottobre 2012.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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