Cass. pen. Sez. III, Ord., (ud. 09-10-2012) 16-11-2012, n. 44922 Correzione di errori materiali

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Che in una relazione al ricorso n. 11910/2011 trattato nel corso dell’udienza camerale del 3 novembre 2011 ed avente ad oggetto l’impugnazione del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Napoli avverso l’ordinanza del medesimo tribunale pronunciata in data 31 marzo 2011 nel procedimento penale nei confronti di F. G., con la declaratoria di inammissibilità del ricorso è stata erroneamente disposta sul ruolo di udienza la condanna alle spese processuali ed al pagamento della somma di Euro 1000 in favore della cassa delle ammende del ricorrente e che lo stesso dispositivo, nel riportare le conclusioni del procuratore generale della corte, ha in difformità del verbale di udienza indicato la richiesta di rigetto del ricorso anzichè di annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata;

ritenuto che alla rettifica del ruolo di udienza possa farsi luogo attraverso una procedura di correzione dell’errore materiale in relazione ad entrambi gli aspetti indicati.
P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione dispone correggersi l’errore materiale contenuto nel ruolo dell’udienza camerale del 3 novembre 2011 per il ricorso RG numero 15912/11 nel senso che le conclusioni del PG sono di annullamento con rinvio della ordinanza impugnata anzichè di rigetto del ricorso e che nel dispositivo siano eliminate le parole "e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 in favore della cassa delle ammende".

Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2012.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2012

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