Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 09-10-2012) 16-11-2012, n. 44900

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

M.M. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe con la quale la corte di appello di Firenze, alla data del 5 maggio 2011, confermava quella resa in data 24 novembre 2009 dal tribunale di Lucca.

L’imputato era stato ritenuto responsabile in primo grado del reato di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 169 per la demolizione nel mese di maggio del 2006, senza autorizzazione, di una porzione di metri cinque della cinta muraria del complesso storico denominato xxz soggetto al vincolo artistico e storico di cui al cit. D.Lgs., art. 10.

Deduce in questa sede il ricorrente la violazione di legge osservando che alla data dell’emissione della sentenza di secondo grado il reato era in realtà già prescritto in quanto nella stessa contestazione si fa riferimento al maggio 2006. Si rileva inoltre che inopinatamente era stato revocato in primo grado il teste della difesa che, tra l’altro, avrebbe potuto chiarire l’epoca della fatto contestato.
Motivi della decisione

Si deve preliminarmente osservare che effettivamente nel maggio del 2011 è maturata la prescrizione del reato.

In assenza di indicazioni precise sulla data in cui il reato sarebbe avvenuto, per il principio del favor rei, l’epoca deve essere fatta risalire all’1 maggio 2011.

E dunque si deve ritenere che effettivamente già in appello sì sarebbe dovuto dichiarare la prescrizione del reato.

Quest’ultima va senz’altro rilevata, pertanto, in data odierna, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, non sussistendo alcuna delle condizioni indicate dall’art. 129 c.p.p. in ragione delle motivazioni delle decisioni di merito.
P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Annullala sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.

Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2012.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2012

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