Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 09-10-2012) 16-11-2012, n. 44899

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza in data 20/05/2011 il Tribunale di Sassari, sez. dist. di Alghero, ha condannato P.M. alla pena di Euro 400,00 di ammenda per il reato di cui alla L. n. 394 del 1991, art. 19, comma 3, per essere stato sorpreso all’interno di un’area marina protetta mentre cacciava specie animali.
2. Ha proposto ricorso per cassazione l’Imputato personalmente lamentando come la sentenza impugnata abbia omesso di rilevare che la presenza dell’imputato in area protetta, peraltro contigua ad area non protetta, era stata rilevata a notevole distanza senza apposita, necessaria, strumentazione; lamenta inoltre la mancanza di motivazione in punto di elemento soggettivo tanto più necessaria in quanto, nella specie, l’area protetta in questione non era affatto segnalata; deduce in subordine l’intervenuta prescrizione del reato.

Motivi della decisione

3. Il primo motivo è inammissibile introducendo, attraverso la pretesa non corretta valutazione degli elementi di prova, in particolare della testimonianza a carico assunta in giudizio, questioni in fatto non deducibili nella presente sede. Sul punto, peraltro, la sentenza ha posto in rilievo che l’Assistente M. S. del Corpo Forestale di Alghero, ebbe a rilevare, durante un controllo, che l’imputato si trovava, il giorno (OMISSIS), in località (OMISSIS) all’interno dell’area marina protetta di fascia C, ove è vietata la pesca, vedendolo in particolare emergere con in mano un fucile subacqueo e tenendo quattro pesci.
Il secondo motivo, involgente la mancanza di motivazione circa l’elemento psicologico, è, invece, non manifestamente infondato, non avendo, in effetti, la sentenza impugnata specificamente argomentato in ordine alla consapevolezza dell’imputato di trovarsi In area marina protetta. Ne consegue come, stante il valido rapporto di impugnazione instaurato, debba rilevarsi, ai sensi dell’art. 129 c.p.p., la intervenuta maturazione, in data 09/08/2011 (ovvero alla scadenza di cinque anni dalla data di commissione del fatto in assenza di cause di sospensione), del termine di prescrizione.
La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio per essere il reato estinto.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2012.
Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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