T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 14-01-2011, n. 53

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– che, in esito all’ordinanza cautelare n. 738 del 15/10/2010, la ricorrente è stata riammessa alla gara e, in esito al confronto comparativo, è stata dichiarata vincitrice;

– che, con sentenza breve n. 4866 del 17/12/2010, la Sezione ha respinto il ricorso dell’odierna controinteressata contro il provvedimento di aggiudicazione dell’appalto a S.C.;

– che, pertanto, deve essere dichiarata l’improcedibilità del presente giudizio per sopravvenuta carenza di interesse;

– che le spese di giudizio possono essere parzialmente compensate, nella misura del 50%, dato che l’anomala collocazione della clausola controversa aveva creato un’oggettiva situazione di incertezza (cfr. ordinanza n. 738/2010);
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) dichiara il ricorso in epigrafe improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Condanna l’amministrazione comunale e la controinteressata a corrispondere alla ricorrente, in solido tra loro, la somma complessiva di Euro 2.500 a titolo di spese, competenze ed onorari di difesa, oltre ad IVA e CPA.

Condanna altresì l’amministrazione soccombente a rifondere alla ricorrente le spese del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 6bis del D.P.R. 30/5/2002 n. 115.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Giorgio Calderoni, Presidente

Mauro Pedron, Primo Referendario

Stefano Tenca, Primo Referendario, Estensore

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