Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 09-10-2012) 16-11-2012, n. 44893 Indulto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza in data 11.10.2011 la Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava l’opposizione proposta da P.P. con la quale ribadiva la richiesta dell’applicazione dell’indulto ai sensi della L. n. 241 del 2006 in relazione alla condanna inflitta con sentenza della stessa Corte di appello in data 22.2.2007, divenuta irrevocabile il 9.11.2007, per i reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 74 e 73 e art. 80, comma 2, commessi sino al (OMISSIS).

Il giudice dell’esecuzione, in primo luogo – richiamando la precedente ordinanza del 3.10.2010 – ribadiva che nella specie al P. – come si evince chiaramente dalla calcolo della pena indicato in sentenza – erano state riconosciute le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza esclusivamente con riferimento al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 aggravato per la qualità di promotore contestato al capo A), e non in relazione all’aggravante del cit. D.P.R., art. 80 di cui al capo B) dell’imputazione.

Precisava, altresì, che i principi affermati dalla decisione delle Sez. U. in data 27.5.2010, richiamati dal P. hanno riguardo a fattispecie affatto diversa da quella in esame, riferendosi alla ipotesi della recidiva facoltativa di fatto non applicata.

2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il P., personalmente, denunciando la violazione di legge.

In specie, il ricorrente ribadisce che, stante la formulazione del dispositivo della sentenza in oggetto, deve ritenersi che il riconoscimento della circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza si riferisca anche alla circostanza aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2, essendo stata ritenuta la continuazione tra il reato ritenuto più grave di cui al cit. D.P.R., art. 74 (capo A) ed il reato di cui all’art. 73 (capo B) cui si riferisce la predetta aggravante.

Lamenta, quindi, che immotivatamente la Corte territoriale, giudice dell’esecuzione, ha escluso che nella fattispecie si possano applicare i principi affermati della Corte di legittimità con la decisione Sez. U. n. 35738 del 27/05/2010, ben potendosi equiparare la recidiva, circostanza aggravante soggettiva, facoltativa non applicata al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche che, stante il giudizio di prevalenza, elidono l’aggravante dei cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2 che preclude l’applicazione del beneficio dell’indulto.

Pertanto, il ricorrente chiede l’annullamento dell’ordinanza impugnata e l’applicazione dell’indulto nella misura consentita.
Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato e, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.

Pur potendosi ritenere, secondo tesi del ricorrente, che le circostanze attenuanti generiche sono state riconosciute dal giudice della cognizione con giudizio di prevalenza anche con riferimento alla ritenuta aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2 relativa al reato satellite di cui al cit. D.P.R., art. 73, l’applicazione del beneficio dell’indulto di cui alla L. n. 241 del 2006 resterebbe preclusa stante l’espresso divieto della stessa legge.

Invero, secondo l’indirizzo di questa Corte, ormai consolidato e che non può che essere qui ribadito, sono esclusi dall’indulto concesso con la L. n. 241 del 2006 i delitti riguardanti la produzione, il traffico e la detenzione illecita di sostanze stupefacenti aggravati ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, anche qualora ricorrano circostanze attenuanti ritenute prevalenti sulle suddette aggravanti nell’eventuale giudizio di comparazione (Sez. 3, n. 16382, 03/02/2010, Tortora, rv. 246756; Sez. 4, n. 35703, 26/06/2007, rv.

237456).

Come ha correttamente rilevato la Corte territoriale e come è stato precisato dal Procuratore generale presso questa Corte nelle conclusioni scritte, i principi affermati con la decisione delle Sez. U. n. 35738 del 27/05/2010, Calibe, citata dal ricorrente, non possono estendersi all’ipotesi in esame avendo riguardo alla applicazione della recidiva facoltativa che in fatto non è stata applicata dal giudice, mentre nella specie la circostanza aggravante, che non ha natura facoltativa, è stata ritenuta sussistente dal giudice, benchè poi, in ipotesi, non abbia esplicato in concreto effetti sulla determinazione della pena a seguito del giudizio di bilanciamento, ex art. 69 c.p., con le riconosciute circostanze attenuanti generiche.

Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge, in forza del disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di Euro 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1.000,00 (mille) alla cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2012.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2012

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