Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 09-10-2012) 16-11-2012, n. 44892

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con sentenza in data 26.8.2010 il Tribunale di Roma applicava E.D. la pena di mesi cinque e giorni dieci di reclusione, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., in relazione al reato di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5 ter, accertato il (OMISSIS).

2. Propone ricorso per cassazione l’imputato, personalmente, denunciando violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla valutazione della congruità della pena.

3. Come è noto, hanno acquisito efficacia diretta nell’ordinamento giuridico interno gli artt. 15 e 16 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2008, 2008/115/CE, ed, inoltre, è sopravvenuta la decisione della Corte di giustizia della Unione europea, Sezione 1, 28 aprile 2011, nel procedimento C-61/11 PPU, che ha statuito nel senso che le succitate disposizioni sovraordinate non consentono la "normativa di uno Stato membro (..) che preveda l’irrogazione della pena della reclusione al cittadino di un paese terzo il cui soggiorno sia irregolare per la sola ragione che questi, in violazione di un ordine di lasciare entro un determinato termine il territorio di tale Stato, permane in detto territorio senza giustificato motivo"; con la conseguenza che ai giudici penali degli Stati della Unione spetta "disapplicare ogni disposizione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 contraria al risultato della direttiva 2008/115", tenendo anche "debito conto del principio della applicazione della retroattiva della legge più mite il quale fa parte delle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri".

La decisione della Corte di giustizia, interpretando in maniera autoritativa il diritto dell’Unione con effetto diretto per tutti gli Stati membri e le rispettive giurisdizioni, incide sul sistema normativo impedendo la configurabilità del reato. L’effetto è paragonabile a quello della legge sopravvenuta (cfr. C. Cost. nn. 255 del 1999, 63 del 2003, 125 del 2004 e 241 del 2005, secondo cui "i principi enunciati nella decisione dalla Corte di giustizia si inseriscono direttamente nell’ordinamento interno, con il valore di jus superveniens, condizionando e determinando i limiti in cui quella norma conserva efficacia e deve essere applicata anche da parte del giudice nazionale") con portata abolitrice della norma incriminatrice.

Conseguentemente, a norma dell’art. 2 c.p., comma 2, e dell’art. 129 c.p.p. e art. 609 c.p.p., comma 2, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio in relazione al reato previsto dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5 ter perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non è previsto dalle legge come reato.

Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2012.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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