Cassazione, Sez. II, 18 maggio 2010, n. 18676 Ricettazione, l’ipotesi attenuata ha natura speciale. Da applicare il bilanciamento ex art. 69 c.p

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Fatto

§1. Con sentenza del 28/05/2009, il giudice monocratico del Tribunale di Urbino, dichiarava OMISSIS colpevole dei delitti di cui agli artt. 474 e 648/2 c.p. e, ritenuto più grave quest’ultimo reato, concesse le attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante (art. 61 n. 2 c.p.) e alla recidiva, operato l’aumento ex art. 81 cpv c.p., lo condannava alla pena di mesi tre, giorni 15 di reclusione ed euro 350,00 di multa.

§2. Avverso la suddetta sentenza, il P.G. presso la Corte di Appello di Ancona, ha proposto ricorso per cassazione deducendo i seguenti motivi:

1. VIOLAZIONE DELL’ART. 69 C.P. in quanto, nella determinazione della pena, il giudice aveva considerato autonomamente l’ipotesi di cui all’art. 648/2 c.p. che, invece, essendo un’ipotesi attenuata, avrebbe dovuto essere valutata nel giudizio di comparazione con le altre circostanze. Così operando, però, il giudice aveva irrogato una pena illegale perché «riconosciuta ed applicata l’attenuante del fatto di particolare tenuità [con la fissazione della pena base su misure (mesi tre ed euro 250,00) inferiori ai minimi edittali del reato di ricettazione nella sua configurazione ordinaria (anni due ed euro 516,00)], venivano altresì concesse le attenuanti generiche, ritenute quest’ultime equivalenti alle aggravanti» di cui all’art. 61 n. 2 c.p. e alla recidiva;

2. VIOLAZIONE DELL’ART. 475 C.P. per non avere il giudice disposto la pubblicazione della pena accessoria della pubblicazione della sentenza.

Diritto

§3. VIOLAZIONE DELL’ART. 69 C.P. (motivo sub 1): la doglianza deve ritenersi fondata sulla base delle seguenti considerazioni:

– l’ipotesi del fatto di particolare tenuità di cui al secondo comma dell’art. 648 c.p. costituisce pacificamente un’attenuante di natura speciale;

– da ciò consegue che, nell’ipotesi in cui la suddetta circostanza attenuante concorra con altre circostanze, si devono applicare le regole in materia ed in particolare quelle sul giudizio di comparazione ex art. 69 c.p.;

– nel caso di specie, poiché l’attenuante in questione concorreva con l’aggravante di cui all’art. 99 c.p. e con quella di cui all’art. 61 n. 2 c.p., il giudice aveva tre possibilità:

1. dichiarare l’equivalenza fra l’attenuante e le aggravanti: in tal caso sarebbe dovuto partire, come pena base, dall’art. 648/1 c.p.;

2. dichiarare la prevalenza dell’attenuante sulle aggravanti: in tal caso, sarebbe dovuto partire, come pena base, da quella prevista dal secondo comma dell’art. 648 c.p. senza alcun aumento per la recidiva proprio perché, a seguito del giudizio di comparazione, l’attenuante era stata dichiarata prevalente;

3. dichiarare la subvalenza dell’attenuante sulle aggravanti: nel quale caso, sarebbe dovuto partire, come pena base, da quella prevista dal primo comma ed aumentarla per la ritenuta prevalenza delle aggravanti.

Invece, il giudice, pur dopo aver riconosciuto l’ipotesi di cui all’art. 648/2 c.p., ha dichiarato le attenuanti generiche equivalenti alla due aggravanti ed è partito come pena base da quella di cui all’art. 648/2 c.p. ritenendolo, erroneamente, un’ipotesi autonoma di reato: il giudice, invece, avrebbe dovuto ritenere l’ipotesi di cui all’art. 648/2 c.p. come un’ipotesi attenuata e, quindi, applicare una delle tre regole supra enunciate, in particolare, quella sub 1, avendo ritenuto l’equivalenza fra le attenuanti e le aggravanti.

§4. VIOLAZIONE DELL’ART. 475 C.P. (motivo sub 2): anche la suddetta censura è fondata ai sensi dell’art. 475 c.p.

P.Q.M.

Annulla con rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e alla omessa pubblicazione della sentenza e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di Appello di Ancona per nuovo giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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