Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 09-10-2012) 16-11-2012, n. 44891 Reato continuato e concorso formale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 22.9.2011 il Tribunale di Milano, quale giudice dell’esecuzione, respingeva l’istanza avanzata da G.M., volta ad ottenere l’applicazione della disciplina del reato continuato, ex art. 671 c.p.p., in relazione ai reati giudicati di furto aggravato, tentata estorsione, maltrattamenti in famiglia e spendita di monete false, commessi tra (OMISSIS), di cui alle sentenze specificamente indicate.

Il giudice dell’esecuzione, in particolare, evidenziava che si tratta di reati di diversa natura; che quelli omogenei (furti e tentata estorsione di cui alle sentenze indicate al n. 1 e n. 2) sono stati commessi ad oltre un anno di distanza; che gli episodi sono stati seguiti da periodi di detenzione; che la dedotta tossicodipendenza, peraltro documentata esclusivamente a far data da epoca successiva ai fatti in esame (2005), potrebbe individuare il movente, ma non costituire la prova della originaria ideazione di tutte le violazioni.

2. Avverso la citata ordinanza ha proposto ricorso, personalmente, il G. lamentando la violazione di legge ed il vizio della motivazione dell’ordinanza impugnata ed evidenziando che nella sentenza del Gup del Tribunale di Milano in data 29.9.2004 era stato correttamente riconosciuto il vincolo della continuazione tra distinti reati, anche non omogenei, commessi nello stesso luogo ma in un arco temporale compreso tra (OMISSIS) e che, come è stato più volte affermato dalla Corte di legittimità, ai fini della valutazione della continuazione in sede di esecuzione non può prescindersi dal contenuto delle sentenze di condanna relative alle condotte cui detta valutazione si riferisce. Nella specie, le analitiche considerazioni espresse nella richiamata sentenza consentono di ritenere sussistenti i presupposti della continuazione avuto riguardo sia ai fatti commessi nel medesimo posto tra (OMISSIS) di cui alla seconda sentenza di condanna, sia a quelli di spendita di banconote false, commessi a (OMISSIS), cui si riferisce la terza sentenza.

Il ricorrente rileva, altresì, che nessun periodo di detenzione vi è stato tra le condotte giudicate con le suddette sentenze.

Quanto allo stato di tossicodipendenza, il giudice dell’esecuzione erroneamente ha affermato che nessuna della sentenze di condanna faceva riferimento a tale condizione del condannato, atteso che nella sentenza emessa dal Gup del Tribunale di Milano, innanzi indicata, è fatto espresso richiamo alla "situazione di tossicodipendenza dell’imputato" ai fini del riconoscimento della circostanze attenuanti generiche.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

L’applicazione in executivis dell’istituto della continuazione e la rideterminazione delle pene inflitte per i reati separatamente giudicati con sentenze irrevocabili secondo i criteri dettati dall’art. 81 c.p. è subordinata ad una valutazione del giudice in ordine alla identità del disegno criminoso tenuto conto della distanza cronologica tra i fatti, delle modalità della condotta, della tipologia dei reati, dell’omogeneità delle violazioni, delle condizioni di tempo e di luogo, della causale e dell’eventuale stato di tossicodipendenza.

Se è vero che ben possono essere posti a fondamento della valutazione anche soltanto alcuni di detti indici, in ogni caso è compito del giudice esplicitare con motivazione esente da vizi di logicità e contraddizione le ragioni per le quali ne ha ritenuto pregnanti alcuni in direzione del riconoscimento o del diniego del vincolo della continuazione.

Lo status di tossicodipendente, peraltro, deve essere preso in esame per apprezzare, sotto il profilo indiziario, la unicità del disegno criminoso con riguardo ai reati che siano collegati e dipendenti da tale stato anche se tale elemento non si sovrappone alla nozione stessa di continuazione delineata nell’art. 81 c.p., comma 2, e cioè alla imprescindibile necessità che i fatti siano riferibili ad un medesimo disegno criminoso.

Nella specie, deve rilevarsi, in primo luogo, che la motivazione dell’ordinanza impugnata, relativamente ai fatti commessi nel medesimo posto tra (OMISSIS), non è congrua rispetto alla unicità del disegno criminoso ritenuta dal giudice della cognizione tra condotte e fatti commessi dal G. nel periodo compreso tra (OMISSIS), peraltro, anche in considerazione del documentato stato di tossicodipendenza.

Pur nella autonomia della valutazione rispetto ai precedenti giudizi operati in sede di cognizione – fatta salva l’ipotesi in cui sia stata esclusa la continuazione dal giudice della cognizione – il giudice dell’esecuzione non può non tenere conto delle circostanze di fatto valutate nel giudizio di condanna e deve argomentare compiutamente, anche se sinteticamente, al fine di dare conto del proprio autonomo convincimento.

Inoltre, pur essendo stata rappresentata e documentata la condizione di tossicodipendente del ricorrente, che risultava già da una della sentenze di condanna, il giudice dell’esecuzione la ha del tutto esclusa dalla valutazione ritenendo che potrebbe individuare il movente, ma non costituire la prova della originaria ideazione di tutte le violazioni.

Tanto non è conforme ai principi più volte affermati da questa Corte laddove ha chiarito che nel deliberare in ordine al riconoscimento della continuazione, il giudice dell’esecuzione verifica che i reati siano frutto della medesima, preventiva risoluzione criminosa, valutando se il condannato, in concomitanza della relativa commissione, era tossicodipendente, e se il suddetto stato aveva influito sulla commissione delle condotte delittuose (Sez. 1, n. 20144 del 27/04/2011 – dep. 20/05/2011, Casà, rv.

250297; Sez. 1, n. 30310 del 29/05/2009 – dep. 21/07/2009, Piccirillo, rv. 244828).

Deve essere, pertanto, disposto l’annullamento dell’ordinanza impugnata rinviando al Tribunale di Milano per nuovo esame.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Milano.

Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2012.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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