Cass. civ. Sez. V, Sent., 13-07-2012, n. 11954 Iscrizione a ruolo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con l’unico motivo di ricorso – deducendo "violazione e/o falsa applicazione della L. n. 241 del 1990, art. 3, del D.M. n. 321 del 1999, art. 1 e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25" – l’Agenzia censura la decisione impugnata per aver ritenuto inidoneamente motivato la cartella opposta.

La doglianza è inammissibile, in quanto urta contro l’accertamento in fatto del giudice a quo, che – come emerge dalla lettura della sentenza – ha positivamente riscontrato ("La cartella impugnata risulta priva di motivazione; dall’esame della stessa non è possibile comprendere alcunchè circa i motivi ed i criteri che l’Ufficio ha seguito per arrivare alle sopra descritte iscrizioni a ruolo") l’inidoneità della motivazione in relazione alle caratteristiche dell’atto ed alla peculiarità della fattispecie. A fronte di tale accertamento del giudice del merito, le critiche svolte dall’Agenzia in merito alle determinazioni della sentenza impugnata sull’inidoneità della motivazione dell’atto fiscale avrebbero, semmai, potuto assumere rilievo in prospettiva di vizio motivazionale, ma non in quella di violazione di legge.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, s’impone il rigetto del ricorso del contribuente.

Per la soccombenza, l’Agenzia contribuente va condannata alla refusione delle spese del giudizio in favore della controparte, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

la Corte: rigetta il ricorso; condanna l’Agenzia alla refusione delle spese del giudizio, liquidate in complessivi Euro 2.100,00 (di cui Euro 2.000,00, per onorario), oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 aprile 2012.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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