T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 14-01-2011, n. 47

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Nel ricorso, ritualmente notificato e depositato, il sig. T. espone di esercitare la propria attività di coltivatore diretto ed allevatore per tramite della propria Azienda agricola, proprietaria di fondi su cui insistono, sin dal 1971, fabbricati rustici e colonici.

Nell’anno 1994, prosegue il ricorrente, il medesimo ha realizzato tre tettoie con montanti in legno e metallo, utilizzate per il ricovero del foraggio e solo stagionalmente coperte con materiale plastico, oltre ad un piccolo fabbricato adibito a stalletta per una superficie di mq 76.36: strutture tutte a servizio dell’allevamento esistente e realizzate su area destinata dal PRG allora vigente al mantenimento dei servizi agricoli e degli allevamenti (SR4).

A seguito della notificazione dell’ordinanza con cui il Comune ingiungeva la demolizione dei suddetti manufatti, il sig. T. notificava il ricorso in esame e presentava, altresì, una domanda per ottenere una concessione in sanatoria ai sensi dell’art. 13 della legge n. 47 del 1985, che, però, è stata rigettata (prot. n. 28752 del 18 agosto 1999) in ragione del fatto che "le opere richieste in sanatoria sono in contrasto con lo strumento urbanistico vigente in quanto è previsto il mantenimento di strutture abusive in zona "E5" agricola id tutela e caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d’acqua, in edificabile secondo le prescrizioni dell’art. n. 17.05 delle N.T.A. del piano regolatore generale".

Anche tale provvedimento è stato impugnato, ma con autonomo ricorso.

In ragione di ciò e, quindi, della sopravvenienza di un provvedimento sanzionatorio novativo, in vista della pubblica udienza, la stessa parte ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse in ordine all’annullamento dell’atto impugnato con il ricorso in esame.

Alla pubblica udienza del 16 dicembre 2010 la causa, su conforme richiesta dei procuratori di parte ricorrente, è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

Il Collegio ritiene di poter condividere la costante giurisprudenza secondo cui, a seguito della presentazione di una domanda volta ad ottenere il rilascio di una concessione in sanatoria, detto ricorso deve essere dichiarato improcedibile, essendo l’interesse della parte ricorrente traslato sul contenuto dell’atto conclusivo del nuovo procedimento così avviato.

Come ben evidenziato nella sentenza del TAR Campania, Napoli, IV, 29 giugno 2010, n. 16439, recente espressione di un orientamento da tempo costante e consolidato, infatti, a seguito dell’istanza di sanatoria, l’ingiunzione di demolizione deve essere necessariamente sostituita o dalla concessione in sanatoria o, nel caso di rigetto, da un nuovo provvedimento sanzionatorio, con la conseguenza che deve escludersi l’esistenza stessa di un interesse alla caducazione dell’originario ordine di demolizione.

Ne discende la declaratoria di improcedibilità del ricorso in esame, così come richiesto dalla stessa parte ricorrente.

Nulla deve essere disposto per le spese, attesa la mancata costituzione in giudizio del Comune.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Giorgio Calderoni, Presidente

Stefano Tenca, Primo Referendario

Mara Bertagnolli, Primo Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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