Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 09-10-2012) 16-11-2012, n. 44887 Misure alternative

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Avverso l’ordinanza con la quale il Tribunale di Sorveglianza di Firenze, in data 10 novembre 2011, rigettava la sua istanza volta alla concessione della misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali ovvero della semilibertà, ovvero ancora della detenzione domiciliare, sul rilievo della permanenza di una sua pericolosità sociale desunta dai precedenti a carico e delle pendenze in atto, propone ricorso per cassazione S.E.S., personalmente, chiedendone l’annullamento perchè viziata, a suo avviso, da illogicità della motivazione.

Denuncia, in particolare, la difesa ricorrente la sinteticità della motivazione impugnata e, soprattutto, la contraddittorietà della stessa con la relazione dell’UEPE, favorevole all’istante, il quale, contrariamente a quanto argomentato nel provvedimento impugnato, non è affatto irreperibile ed avrebbe una stabile dimora presso la casa di accoglienza "(OMISSIS)" se concessa la misura alternativa.

Lamenta infine il ricorrente la mancanza di motivazione in ordine al diniego della detenzione domiciliare.

2. Con argomentata requisitoria scritta il P.G. in sede concludeva per la inammissibilità del ricorso.

3. La doglianza merita di essere positivamente valutata.

Il Tribunale territoriale ha fondato il provvedimento di rigetto sul rilievo che sussisterebbe, nel caso di specie, una situazione di pericolosità sociale, desumibile dai precedenti penali e dai procedimenti pendenti e che l’istante risulterebbe irreperibile, senza dimora e privo di permesso di soggiorno.

La motivazione si appalesa insufficiente dappoichè in contraddizione con le risultanze della motivata relazione dell’UEPE, della quale il giudice a quo ha del tutto ignorato l’esistenza ed i contenuti.

Ed invero appare utile rilevare che attraverso la misura alternativa al carcere dell’affidamento in prova al servizio sociale l’ordinamento ha inteso attuare una forma dell’esecuzione della pena esterna al carcere nei confronti di condannati per i quali, alla luce dell’osservazione della personalità e di altre acquisizioni ed elementi di conoscenza, sia possibile formulare una ragionevole prognosi di completo reinserimento sociale all’esito della misura alternativa.

I criteri ed i mezzi di conoscenza utilizzabili da parte del Tribunale di Sorveglianza per pervenire a tale positiva previsione sono indicati dalla dottrina e dalla giurisprudenza nel reato commesso, ineludibile punto di partenza, nei precedenti penali (Cass., Sez. 1, 4.3.1999, Danieli, rv 213062) nelle pendenze processuali (Cass., Sez. 1, cit.) nelle informazioni di P.S. (Cass., Sez. 1, 11.3.1997, Capiti, rv.207998) ma anche, ed in pari grado di rilievo prognostico, dalla condotta carceraria e dai risultati dell’indagine sociofamiliare operata dalle strutture carcerarie di osservazione (Cass., Sez. 1, 22.4.1991, Calabrese, in Cass. pen., 1992, 1894) dappoichè in queste ultime risultanze istruttorie si compendia una delle fondamentali finalità della espiazione della sanzione penale, il cui rilievo costituzionale non può in questa sede rimanere nell’ombra.

Tanto per pervenire alla conclusione che ognuno dei richiami di cui alla motivazione in esame è meritevole di considerazione da parte del giudice investito della istanza presentata dal ricorrente, ma gli stessi (reato commesso, precedenti e pendenze, mancanza di permesso di soggiorno) nella configurazione del modello penitenziario delineato dal nostro ordinamento, hanno la necessità di essere inquadrati nell’osservazione della personalità del detenuto e di essi può essere fatta la necessaria utilizzazione giuridica, soltanto allorchè le eventuali carenze educative e sociali poste in luce dall’osservazione carceraria portano ad escludere, nel caso concreto, la possibilità di instaurare una normale vita di relazione, eventualmente con l’ausilio di opportune prescrizioni.

Ciò posto in generale e tornando, come di necessità, al caso in esame, si appalesa una evidente contraddizione logica tra gli elementi e le circostanze evocate dal tribunale – che ha fatto di essi una considerazione assoluta, ponendoli di per sè soli a sostegno della motivazione impugnata, nonostante il palese contrasto delle conclusioni negative in tal modo assunte, con le evidenze positive dell’osservazione carceraria- e la comprovata, positiva evoluzione della personalità del ricorrente, successiva alla consumazione della condotta sanzionata e, pare di comprendere nonostante l’assenza di riferimenti temporali nell’atto impugnato, successiva anche alle circostanze riportate nella motivazione impugnata. Delle une e delle altre manca, comunque, nella motivazione in esame un sia pur minimo accenno di necessario bilanciamento, al fine di valutare compiutamente a quale dare motivata prevalenza, per consentire la conclusiva indicazione di una delle due opzioni poste dalla domanda esaminata e decidere in tal guisa quale sia quella di giustizia perchè conforme alle norme di riferimento. Alla stregua delle esposte considerazioni l’ordinanza va pertanto cassata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Firenze per nuovo esame.
P.Q.M.

La Corte annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Firenze.

Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2012.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2012

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