Cass. civ. Sez. V, Sent., 13-07-2012, n. 11951 Detrazioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

à o il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo

L’Agenzia delle Entrate propose appello avverso la decisione della commissione provinciale, che, accogliendo in parte qua il ricorso del contribuente, aveva ritenuto legittima la detrazione, nella dichiarazione relativa all’annualità 2000, del credito Iva maturato nell’anno 1999, regolarmente computato nella mensilità di competenza, ma non riportato nella dichiarazione per l’anno 1999, in quanto non presentata.

In accoglimento dell’appello dell’Agenzia, la commissione regionale affermò l’illegittimità della detrazione, ritenendo che il contribuente, che, pur indicando le detrazioni nelle mensilità di competenza, ometta di annotarle nella dichiarazione annuale (eventualmente non presentata), perde il diritto alla detrazione, conservando solo quello al rimborso.

Avverso tale sentenza, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione in due motivi.

L’Agenzia delle Entrate si è costituita senza controdedurre.

Chiamata in camera di consiglio per la decisione ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., la causa, depositate dalle parti memorie ex art. 180 bis c.p.c., comma 3, è stata rinviata in pubblica udienza, non essendosi riscontrate le condizioni per la decisione camerale.
Motivi della decisione

Con il primo motivo – deducendo "omessa, contraddittoria, insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, anche sotto il profilo di cui all’art. 384 c.p.c., u.c." – il ricorrente assume che la sentenza della commissione regionale sarebbe affetta da insanabile vizio di motivazione, per non aver esaminato le argomentazioni da lui prospettate in sede di appello a sostegno dell’orientamento giurisprudenziale contrario a quello preferito nè aver esplicitato le ragioni della preferenza accordata all’altro indirizzo.

Consistendo nella prospettazione di un vizio di motivazione su questione giuridica, la doglianza è inammissibile.

Il vizio di motivazione in diritto non può, infatti, assumere, di per sè, ruolo di idoneo motivo di ricorso per cassazione, poichè, se il giudice del merito decide correttamente una questione di diritto sottoposta al suo esame e, tuttavia, non sostiene la determinazione con alcuna argomentazione ovvero la supporta con argomentazioni inadeguate, illogiche o contraddittorie, ha luogo, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., la correzione della motivazione della sentenza impugnata da parte del giudice di legittimità (cfr. Cass. 16640/05, 11883/03).

Con secondo motivo di ricorso – deducendo "violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 27 e 28, in correlazione all’art. 360 c.p.c., n. 3" – il ricorrente censura la decisione impugnata per non aver considerato che "ove il credito di imposta sia correttamente evidenziato, ancorchè non sia riportato nella dichiarazione dei redditi dell’anno successivo, il contribuente non perde il diritto alla detrazione".

La doglianza è infondata.

Invero, secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte in tema di I.v.a. (da cui non vi è motivo di discostarsi), in caso di inosservanza dell’obbligo della dichiarazione annuale, al contribuente, è preclusa, in forza della complessiva disciplina dell’imposta, la possibilità di recuperare il credito d’imposta maturato in detta annualità attraverso il trasferimento della correlativa detrazione nel periodo d’imposta successivo, pur se detto credito sia stato regolarmente annotato nella dichiarazione mensile di competenza; ciò fermo restando tuttavia, in applicazione del successivo art. 30 comma 2, il diritto del contribuente al soddisfacimento del credito mediante rimborso (cfr. Cass. 20040/11, 21947/07, 11584/06, 16477/04, 19495/03, 1029/02, 1823/01), ai fini del quale non rileva l’esposizione del credito nella dichiarazione annuale, ma soltanto il suo obiettivo riscontro documentale (cfr.

C.G. 11.7.2002 C-69/00, Liberexim BV, Cass. 22774/06, 2274/04).

Al riguardo, si è, in particolare, riscontrato che il sistema delineato è aderente alla disciplina comunitaria, anche tenuto conto del fatto che il ristoro dell’Iva versata a monte (che, in forza del principio di neutralità fiscale, costituisce fondamentale criterio del sistema comunitario: cfr. C.G. 18.12.1997 nelle causa riunite C- 286/94, C-340/95, C-401/95, O47/96) si realizza alternativamente, con lo strumento della detrazione ovvero con quello del rimborso (cfr.

art. 17, n. 3, della sesta direttiva nonchè Cass. ord. 18721/10, 16477/04, 1823/01), e che il secondo strumento risulta esplicitamente fatto salvo pur in assenza dei requisiti legittimanti la detrazione.

Si è, peraltro, puntualizzato che – essendo detrazione e rimborso manifestazioni del medesimo diritto (costituendone, come detto, alternative modalità di esercizio, ancorchè non subordinate ai medesimi presupposti) – al contribuente, che (entro il termine di decadenza sancito per il rimborso) abbia esercitato il diritto alla restituzione con richiesta di detrazione contrastata dall’Agenzia per inosservanza degli adempimenti all’uopo prescritti, non può, in caso di esito negativo del giudizio sulla detrazione, ritenersi precluso il rimborso, se richiesto nel rispetto del termine di prescrizione (cfr. Cass. 20040/11).

Alla stregua delle considerazioni che precedono ed atteso che la giurisprudenza richiamata in memoria dal contribuente (Cass. 21202/08, 12012/06) non contraddice l’orientamento sopra richiamato, riferendosi alla diversa ipotesi di credito Iva riportato sia nella dichiarazione mensile sia in quella annuale e solo richiesta in detrazione in annualità successiva – s’impone il rigetto del ricorso del contribuente.

Stante l’assenza di attività difensiva da parte dell’Agenzia resistente, non va adottata alcuna determinazione sulle spese.
P.Q.M.

la Corte: rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 aprile 2012.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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