Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 09-10-2012) 16-11-2012, n. 44884

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza in data 18.4.2011 il Tribunale di Terni, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., applicava la pena di mesi cinque e giorni dieci di reclusione a L.R. in relazione al reato di cui all’art. 13, comma 13, T.U. imm. perchè, essendo stato espulso dal territorio dello Stato il 20.1.2006 mediante accompagnamento alla frontiera, faceva illegalmente rientro in Italia, accertato il (OMISSIS).

2. Propone ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Perugia denunciando la violazione di legge stante l’incompatibilità della violazione contestata con la direttiva europea 2008/115/CE.
Motivi della decisione

Il ricorso proposto dal Procuratore generale nell’interesse della legge è fondato e la sentenza deve essere annullata.

Come è noto a seguito della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2008, 2008/115/CE e della sopravvenuta decisione della Corte di giustizia U.E., 28/04/ 2011, El Dridi è stato affermato che ai giudici penali degli Stati della Unione spetta "disapplicare ogni disposizione del D.Lgs. n. 286 del 1998 contraria al risultato della direttiva 2008/115", tenendo anche "debito conto del principio della applicazione della retroattiva della legge più mite il quale fa parte delle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri".

Orbene – come è già stato affermato da questa Corte – la fattispecie in contestazione è certamente incompatibile con le disposizioni della direttiva rimpatri quanto alla durata del divieto di reingresso alla luce dell’art. 11, paragrafo 2 della direttiva stessa, laddove prevede che "la durata del divieto d’ingresso è determinata tenendo debitamente conto di tutte le circostanze pertinenti di ciascun caso e non supera di norma ì cinque anni; può comunque superare i cinque anni se il cittadino di un paese terzo costituisce una grave minaccia per l’ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale". Così che, la durata del divieto superiore a cinque anni previsto dalla normativa interna è in via generale incompatibile con siffatta disposizione, tanto che tra le modifiche introdotte dalla L. n. 129 del 2011, al fine di adeguare la disciplina interna alla direttiva europea, è stato previsto all’art. 13, comma 14 T.U. imm. che il divieto di reingresso di cui al precedente comma 13 opera per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, fatti salvi casi specificamente indicati.

Nel caso di specie, l’imputato, espulso dal territorio dello Stato in data 20.1.2006, mediante accompagnamento alla frontiera, ha fatto rientro in Italia per quanto accertato il (OMISSIS), oltre, quindi, il termine massimo di cinque anni.

Conseguentemente, a norma dell’art. 2 c.p., comma 2 e dell’art. 129 c.p.p., e art. 609 c.p.p., comma 2, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non è previsto dalle legge come reato.

Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2012.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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