Cassazione, Sez. II, 24 maggio 2010, n. 12622 Opposizione a decreto ingiuntivo, l”amministratore è legittimato a resistere in giudizio e proporre riconvenzionale senza autorizzazione assembleare?

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

OMISSIS otteneva dal pretore di Torino decreto ingiuntivo contro il condominio di via Vespucci 75 – via Raffaello 38 per il pagamento di L. 14.042.004 a titolo di corrispettivo dovutogli per le prestazioni svolte quale amministratore condominiale.

Il condominio proponeva opposizione assumendo non dovute le somme pretese dall’opposto il cui conto non era stato approvato dall’assemblea condominiale.

Il OMISSIS si costituiva chiedendo il rigetto dell’opposizione.

Con sentenza 6/2/2002 il tribunale di Torino (subentrato al pretore) accoglieva parzialmente l’opposizione e condannava l’opponente a pagare all’opposto L. 5.812.566.

Avverso la detta sentenza il condominio proponeva appello al quale resisteva il Lancerotto.

Con sentenza 26/1/2004 la corte di appello di Torino, in riforma dell’impugnata pronuncia, revocava il decreto opposto e rigettava ogni ulteriore domanda delle parti. La corte di merito osservava: che l’amministratore del condominio era legittimato passivo in relazione a tutte le domande proposte nei confronti del condominio per cui, destinatario del decreto ingiuntivo, era legittimato sia a proporre opposizione sia a proporre appello anche in difetto di autorizzazione assembleare; che l’amministratore, privo di detta autorizzazione, non poteva però chiedere la condanna del Lancerotto alla restituzione di somme indebitamente percepite; che era infondata l’eccezione dell’appellato di proposizione di domande nuove in appello da parte del condominio e di genericità dei motivi di appello; che la prima eccezione era stata genericamente formulata senza la specifica indicazione delle asserite domande nuove; che la seconda eccezione non era fondata giacché l’atto di appello conteneva specifiche censure alla ricostruzione contabile effettuata dal c.t.u. e recepita integralmente dal tribunale; che le contestazioni al riguardo mosse dall’appellante erano chiare, ben individuate e concernevano la valutazione giuridica, la prova e il relativo onere con riferimento alla poste contabili accolte; che secondo l’appellato l’assemblea condominiale aveva approvato il riparto della gestione riscaldamento 1996/1997, il consuntivo gestione e il rendiconto; che in atti non si trovava alcuna prova di tale approvazione per cui l’esame delle poste contabili era legittimo; che il Lancerotto, in quanto attore che asseriva di essere in credito, aveva l’onere di provare tale suo credito; che, come risultava dall’esame della c.t.u. e dei documenti prodotti, il Lancerotto aveva ammesso di aver ricevuto dai condomini somme superiori a quelle calcolate dal c.t.u. per cui il credito dell’appellato riconosciuto dal tribunale andava decurtato di L. 1.501.604; che la mancata approvazione del rendiconto del Lancerotto impediva di riconoscergli L. 308.550 accreditagli dal c.t.u. sull’erroneo presupposto di tale approvazione; che il Lancerotto aveva addebitato al condominio L. 9.877.388 a titolo di compenso per le prestazioni svolte quale amministratore; che il Lancerotto avrebbe dovuto provare in base a quale contratto con il condominio aveva chiesto i compensi risultanti dalla contabilità; che, poiché tale prova mancava ed il condominio aveva contestato in toto di dovere alcunché, non era possibile riconoscere alcun compenso mancando una domanda di determinazione del compenso stesso da parte dell’amministratore; che pertanto le poste da portare in detrazione dal credito riconosciuto all’appellato nella sentenza impugnata superavano il credito stesso; che tuttavia non era possibile accogliere la domanda di condanna del OMISSIS al pagamento di quanto risultante a suo debito; che andava pronunciata la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna del OMISSIS alla restituzione della somma di L. 17.000.000 (Euro 8.779,786), percepita in virtù della concessa provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, oltre interessi legali dalla data della percezione di tale somma; che di conseguenza era infondato l’appello incidentale del Lancerotto volto ad ottenere la conferma del decreto ingiuntivo opposto.

La cassazione della sentenza della corte di appello di Torino è stata chiesta da Lancerotto Duilio con ricorso affidato a due motivi. Il condominio ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale sorretto da due motivi.

Motivi della decisione

Il ricorso principale e quello incidentale vanno riuniti a norma dell’articolo 335 c.p.c.

Con il primo motivo del ricorso principale il omissis denuncia violazione degli articoli 1130 e 1131 c.c. deducendo che l’assemblea del condominio di via Vespucci – via Raffaello non ha mai sollevato le obiezioni che sono state mosse da entrambi gli amministratori che si sono succeduti nella controversia in esame. L’amministratore era legittimato a proporre opposizione al decreto ingiuntivo dovendo però limitarsi a svolgere difese e domande in relazione al decreto e non – come avvenuto – a proporre domande riconvenzionali senza l’autorizzazione assembleare. La corte di appello non ha valutato tale aspetto della controversia. Nel caso di specie va considerata come riconvenzionale la domanda – non autorizzata dal condominio – di accertamento dei rapporti debito-credito e di risarcimento danni per l’asserita pessima amministrazione.

Il motivo è infondato posto che, come non contestato dal ricorrente, l’amministratore del condominio ben poteva – senza essere a tanto autorizzato dall’assemblea condominiale – proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo chiesto ed ottenuto dal Lancerotto nei confronti del condominio per asseriti crediti vantati nei confronti di quest’ultimo. Infatti, poiché l’opponente a decreto ingiuntivo ha la posizione processuale di convenuto e così legittimato passivo rispetto alla pretesa azionata con il ricorso monitorio, l’amministratore di un condominio che proceda a siffatta opposizione non ha necessità della autorizzazione dell’assemblea condominiale a termini del comma 2 dell’art. 1131 c.c.

Ciò premesso va segnalato che nella specie nel proporre opposizione e nell’articolare le difese – ritenute ammissibili dai giudici del merito in quanto non eccedenti i poteri concessigli dall’assemblea condominiale – l’amministratore del condominio altro non ha fatto che contestare la sussistenza del diritto di credito fatto valere dall’opposto eccependo la mancanza di valide prove a sostegno di tale asserito credito e l’erroneità dei conteggi sviluppati dal Lancerotto anche per il mancato calcolo di somme versate all’amministratore dai condomini.

Si tratta di difese rientranti tutte nell’ambito del potere spettante all’amministratore di proporre opposizione a decreto ingiuntivo e che la corte di appello – in quanto ammissibili e pertinenti – era tenuta ad esaminare nel merito. Le altre istanze e richieste formulate dall’amministratore volte ad ottenere la condanna del OMISSIS alla restituzione delle somme percepite in eccedenza o indebitamente percepite correttamente sono state ritenute inammissibili dalla corte di appello e in relazione a tali richieste è evidente la carenza di interesse del ricorrente principale ad una pronuncia di inammissibilità già ottenuta.

Con il secondo motivo il ricorrente principale denuncia violazione degli articoli 342, 345 e 112 c.p.c. sostenendo che le doglianze del condominio in sede di appello sono inammissibili per genericità non emergendo da esse la violazione commessa dal primo giudice in rapporto all’oggetto del contendere. Nessun capo della sentenza del tribunale è stato censurato con sufficiente specificazione. Incombeva all’appellante l’onere di precisare il vizio giuridico ravvisabile nella sentenza impugnata: tale vizio non è stato dedotto e non vi è stata alcuna argomentazione specifica in proposito. Le contestazioni alla c.t.u. sono state mosse dalla controparte per la prima volta solo nella memoria di replica in primo grado per cui inammissibilmente sono state riproposte nei motivi di appello. La corte di merito ha omesso ogni decisione in merito essendosi limitata a rilevare che l’atto di appello conteneva specifiche censure alla ricostruzione contabile effettuata dal c.t.u. senza tener conto che dette censure erano state mosse tardivamente in primo grado e che il condominio avrebbe dovuto eccepire i vizi della sentenza impugnata e non della c.t.u. Peraltro la corte di appello doveva rilevare la modifica delle conclusioni assunte in secondo grado da quelle precisate in primo grado. Ciò in particolare in relazione ai compensi spettanti ad esso OMISSIS in relazione ai quali il condominio in primo grado non aveva messo in discussione il “quantum”: esso ricorrente, quindi, non doveva provare alcunché in merito all’entità del compenso o sul fatto che dovesse ricevere quei compensi. È palese la violazione commessa dalla corte di appello anche con riferimento alla pronuncia di condanna alle restituzioni che si pone in contrasto con quanto affermato dalla stessa corte con riferimento ai poteri dell’amministratore.

Tutte le censure mosse con il motivo in esame non sono meritevoli di accoglimento.

In relazione alla denunciata violazione dell’articolo 342 c.p.c. – circa l’asserita inammissibilità dell’atto di appello proposto dal condominio in quanto privo di specifici motivi di gravame – occorre richiamare i principi più volte affermati da questa Corte secondo cui il requisito della specificità dei motivi di appello, prescritto dall’art. 342 c.p.c. non può essere definito in via generale e assoluta, ma deve essere correlato alla motivazione della sentenza impugnata, nel senso che la manifestazione volitiva dell’appellante deve essere formulata in modo da consentire d’individuare con chiarezza le statuizioni investite dal gravame e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione, e deve quindi contenere l’indicazione, sia pure in forma succinta, degli “errores” attribuiti alla sentenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima e quindi devono essere più o meno articolati, a seconda della maggiore o minore specificità nel caso concreto di quella motivazione. Inoltre l’indicazione dei motivi di appello richiesta dall’art. 342 c.p.c. non deve necessariamente consistere in una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell’appello, richiedendosi invece soltanto una esposizione chiara ed univoca, anche se sommaria, sia della domanda rivolta al giudice del gravame sia delle ragioni della doglianza, all’interno della quale i motivi di gravame, dovendo essere idonei a contrastare la motivazione della sentenza impugnata, devono essere più o meno articolati, a seconda della maggiore o minore specificità nel caso concreto di quella motivazione, potendo sostanziarsi pure nelle stesse argomentazioni addotte a suffragio della domanda disattesa dal primo giudice (tra le tante, sentenze 5/5/2009 n. 10356; 24/8/2007 n. 17960).

Va aggiunto che l’onere della specificazione dei motivi d’impugnativa a norma dell’articolo 342 c.p.c. ha la duplice funzione di delimitare l’ambito della cognizione del giudice d’appello e di consentire il puntuale e ragionato esame delle critiche mosse alla decisione impugnata, ed è assolto se l’atto di appello contiene articolate ragioni di doglianza su punti specifici della pronuncia oggetto del gravame.

Nella specie dall’esame degli atti di causa e, in particolare, dell’atto di opposizione a decreto ingiuntivo, della sentenza di primo grado e dell’atto di appello come articolato dal condominio – attività consentita in questa sede di legittimità attesa la natura (in procedendo) del vizio denunciato -emerge chiaramente l’insussistenza della censura relativa alla genericità dei motivi di appello.

L’appellante con l’atto di gravame ha prima analiticamente esposto i fatti di causa – precisando le tesi difensive esposte nell’atto di opposizione al decreto ingiuntivo e le eccezioni sollevate a sostegno dell’asserita insussistenza del diritto di credito vantato dall’opposto OMISSIS – ed ha poi riportato i motivi posti a base della impugnata decisione del tribunale e basati quasi esclusivamente sulla relazione del c.t.u. In proposito l’appellante ha riportato di aver in primo grado – con la comparsa conclusionale e con la memoria di replica – sottoposto a critiche la relazione peritale esponendo adeguatamente le ragioni di tali critiche. Il condominio ha poi specificamente chiesto alla corte di appello di procedere a riesaminare le risultanze di causa con particolare riferimento alla relazione del consulente. L’appellante ha puntualmente illustrato le ragioni delle critiche mosse alla decisione di primo grado, sì da consentire al giudice del gravame di individuare con chiarezza le doglianze dedotte e di stabilire l’ambito del “devolutum” con la specificazione delle questioni da riesaminare.

È palese quindi la ravvisabilità nella specie del requisito della specificità dei motivi di appello richiesto dall’articolo 342 c.p.c. con riferimento alle argomentazioni sviluppate nella sentenza di primo grado e poste a sostegno della decisione impugnata.

Del resto dalla motivazione della sentenza di secondo grado risulta che la corte di appello è stata in grado di enucleare e di vagliare le doglianze mosse dall’appellante dando ad esse adeguata risposta.

Per quanto riguarda poi la denunciata violazione degli articoli 112 e 345 c.p.c. è appena il caso di rilevare sia che il condominio con l’atto di appello non ha proposto domande inammissibili in quanto nuove e non consentite, sia che la corte di appello non ha affrontato e risolto questioni non prospettate dalle parti.

Anche in relazione a tali punti va fatto riferimento al contenuto di atti processuali (atto di opposizione a decreto ingiuntivo, sentenza di primo grado, atto di appello) dalla cui consentita lettura risulta l’infondatezza delle censure in esame.

Con l’atto di opposizione il condominio sostenne ed eccepì espressamente che: a) il OMISSIS doveva provare “voce per voce” la veridicità del suo bilancio ed il saldo risultante “dal confronto con le somme incassate”; b) le somme chieste dall’opposto non erano “né certe, né liquide” e mancava la prova scritta; c) il OMISSIS, pur se sollecitato più volte, non aveva “fornito idonea giustificazione fiscale di varie prestazioni professionali effettuate”; d) dal bilancio risultavano “compensi all’amministratore non preventivamente deliberati dall’assemblea”; e) vi erano errori per difetto nei versamenti di vari condomini”.

Le stesse tesi difensive e le stesse eccezioni risultano essere state puntualmente riproposte e ribadite dal condominio nell’atto di appello e sono state esaminate e valutate dal giudice di secondo grado il quale, quindi, con la sentenza impugnata non è andato al di là dei motivi di gravame e non ha posto a base della sentenza impugnata questioni non prospettate dalle parti e rilevate di ufficio.

Con riferimento infine alla pronuncia contenuta nella motivazione della sentenza impugnata, relativa alla condanna del Omissis alla restituzione delle somme ricevute in esecuzione del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, va rilevato che, come è principio pacifico nella giurisprudenza di legittimità, la richiesta di restituzione delle somme, corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado appellata (o del decreto ingiuntivo), in considerazione della natura soltanto provvisoria della esecuzione ed essendo conseguente alla richiesta di modifica della decisione impugnata oltre che conforme al principio di economia del giudizio non alterando i termini della controversia, non costituisce domanda nuova ed è perciò ammissibile in appello.

In applicazione dei detti principi, che vanno condivisi, va ritenuta ineccepibile la decisione della corte territoriale di esaminare nel merito la domanda – formulata dal condominio nell’atto di gravame – volta ad ottenere la restituzione delle somme versate in esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e provvisoriamente esecutivo.

Con il primo motivo del ricorso incidentale il condominio denuncia violazione dell’articolo 112 c.p.c. deducendo che la domanda riconvenzionale proposta da esso condominio è stata rigettata con pronuncia, quindi, di merito suscettibile di passaggio in giudicato. La detta domanda, però, non è stata esaminata nel merito ma solo sotto il profilo della proponibilità per cui non doveva essere rigettata ma dichiarata inammissibile.

Con il secondo motivo il ricorrente incidentale denuncia violazione dell’articolo 112 c.p.c. sostenendo che la corte di appello – pur dando atto che nelle more del giudizio di primo grado era intervenuto un pagamento che a seguito della sentenza rimenava senza titolo – non ha pronunciato la condanna alla restituzione pur se richiesta: ciò malgrado la positiva motivazione.

La Corte rileva l’infondatezza delle dette censure che possono essere esaminate congiuntamente per la loro stretta connessione riguardando entrambe l’asserita violazione della stessa norma (l’articolo 112 c.p.c.) ed essendo entrambe frutto di una non attenta lettura e di una non corretta inter-pretazione della sentenza impugnata.

In relazione alla prima censura va innanzitutto evidenziato che, come è noto, nell’ordinario giudizio di cognizione, l’esatto contenuto della pronuncia va individuato non alla stregua del solo dispositivo, bensì integrando questo con la motivazione nella parte in cui la medesima rivela l’effettiva volontà del giudice. Ne consegue che, in assenza di un vero e proprio contrasto tra dispositivo e motivazione, è da ritenere prevalente la statuizione contenuta in una di tali parti del provvedimento che va, quindi, interpretato in base all’unica statuizione che, in realtà, esso contiene.

Nella specie l’errore commesso dalla corte di appello nel dispositivo della sentenza impugnata e nel rigettare “ogni altra domanda delle parti” non impedisce di comprendere appieno l’esatto contenuto della pronuncia. Dalla motivazione della detta sentenza si desume con assoluta chiarezza e senza possibilità di equivoci che il giudice di secondo grado ha ritenuto inammissibile in quanto priva della necessaria autorizzazione dell’assemblea condominiale e non infondata la richiesta avanzata dall’amministratore del condominio volta ad ottenere la condanna del Lancerotto alla restituzione di somme “indebitamente percepite” (pagina 7 sentenza impugnata).

In proposito va richiamato il principio affermato da Corte con la sentenza 9/5/2007 n. 10637 secondo cui sussiste un contrasto tra motivazione e dispositivo che da luogo alla nullità della sentenza solo se ed in quanto esso incida sulla idoneità del provvedimento, considerato complessivamente nella totalità delle sue componenti testuali, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale, Sicché tale ipotesi non è ravvisabile nel caso in cui il contrasto sia imputabile ad una mera improprietà terminologica che non impedisce di comprendere l’effettiva portata precettiva della decisione (nella specie, il giudice d’appello aveva ritenuto sussistere un’ipotesi di acquiescenza alla sentenza di primo grado e, nel dispositivo, anziché dichiarare improcedibile l’appello, l’aveva rigettato).

In relazione al secondo motivo del ricorso incidentale è sufficiente rilevare che la corte di appello, al contrario di quanto sostenuto dal condominio, nella motivazione della sentenza impugnata (alla pagina 10) ha espressamente condannato il Omissis “alla restituzione delle somme percepite in virtù della concessa provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo” indicando specificamente la somma da restituire “con gli interessi legali dalla data del ricevuto pagamento all’effettiva restituzione”. A nulla rileva per i motivi sopra esposti in relazione all’interpretazione ed alla individuazione della portata precettiva della sentenza – che la detta pronuncia di condanna non è stata ripetuta e riportata nel dispositivo della sentenza impugnata.

In definitiva devono essere rigettati sia il ricorso principale che quello incidentale.

Le spese del giudizio di cassazione vanno interamente compensate tra le parti stante la reciproca soccombenza.

P.Q.M.

la corte riunisce i ricorsi e li rigetta; compensa per intero tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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