Cass. civ. Sez. V, Sent., 13-07-2012, n. 11937 Provvedimenti contingibili ed urgenti Tassa occupazione suolo pubblico

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il Comune di Portoferraio ricorre (successivamente depositando memoria illustrativa) nei confronti di M.V. (condomino del Condominio Palazzo ex Inam, che resiste con controricorso) per la cassazione della sentenza con la quale la C.T.R. Toscana, in controversia concernente l’impugnazione di un avviso di accertamento relativo alla tassa per l’occupazione della aree pubbliche per gli anni 2003 e 2004, annullava, in riforma della sentenza di primo grado, l’avviso opposto.

In particolare, i giudici d’appello, premesso che l’occupazione di area pubblica di cui si discute era stata posta in essere, a mezzo di transenne, dallo stesso Comune a seguito della mancata esecuzione di ordinanza sindacale intesa alla eliminazione di parti pericolanti dell’edificio (del quale peraltro il suddetto Comune era proprietario pro quota), rilevava che nè il condominio nè i singoli condomini potevano essere considerati soggetti passivi del tributo richiesto perchè non avevano posto in essere la materiale occupazione del suolo nè avevano a tal fine richiesto concessione, potendo peraltro il Comune richiedere al condominio, a diverso titolo, tutte le spese sostenute per aver provveduto a garantire l’incolumità pubblica a seguito dell’inerzia del medesimo, ivi compresa la Tosap, gravante sull’autore materiale dell’occupazione.

2. Col primo motivo, deducendo violazione di legge, il ricorrente sostiene che, a norma del D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 54, in caso di inottemperanza, il Sindaco può dare attuazione al provvedimento contingibile ed urgente a spese degli interessati, con la conseguenza che, agendo il Comune come sostituto degli inadempienti, l’obbligazione tributaria deve gravare sui soggetti intimati e non sul sostituto dei medesimi, i quali ultimi sarebbero stati gravati dell’obbligazione tributaria se avessero eseguito spontaneamente i lavori.

La censura è infondata.

Le obbligazioni del destinatario di un provvedimento contingibile ed urgente trovano fondamento nell’esplicazione del potere della P.A. di incidere, nell’interesse pubblico, sulla sfera del privato, potere che comprende la possibilità, in caso di inadempimento, di procedere all’esecuzione diretta della prestazione di facere fungibile mediante la procedura di esecuzione in danno. Tali obbligazioni, prescindendo da eventuali e concorrenti illeciti di natura amministrativa o penale sanzionanti l’inadempimento all’ordine dell’autorità, consistono nel rimborso all’amministrazione delle spese da essa sostenute in forza della fattispecie complessa costituita dalla esecutività del provvedimento, dall’inerzia dell’obbligato e dall’avvenuto esercizio del potere sostitutivo; il diritto dell’amministrazione al rimborso di tali spese ha pertanto ad oggetto una prestazione di natura patrimoniale ed è regolato dalle comuni norme sui diritti di credito (v. in tal senso Cass. 12231 del 2007).

Da quanto esposto consegue che l’inadempiente sarà, a seguito della c.d. "esecuzione in danno", obbligato a rimborsare, secondo la disciplina civilistica, tutte le spese sostenute dall’amministrazione, non anche che egli potrà essere ritenuto obbligato, sul piano tributario, per l’attività posta in essere dall’amministrazione, ove non sussistano le condizioni previste dalle relative norme tributarie impositrici.

Col secondo motivo, deducendo ulteriore violazione di legge, il ricorrente sollecita un’interpretazione non meramente letterale bensì "teleologica" del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 39, sostenendo che, in caso di lavori disposti d’ufficio, occupante di fatto deve essere considerato l’intimato inadempiente rispetto al quale il Comune agisce come sostituto.

La censura è infondata.

A norma del D.Lgs. n, 507 del 1993, art. 38, "sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province" e, a norma del successivo art. 39, "la tassa è dovuta al comune o alla provincia dal titolare dell’atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall’occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all’uso pubblico nell’ambito del rispettivo territorio".

Nessuna delle condizioni contemplate dalle norme citate si è verificata nella specie, posto che il condominio non è titolare di concessione o autorizzazione all’occupazione del suolo pubblico e neppure risulta essere occupante di fatto, immediato o mediato, del suddetto suolo, non avendolo materialmente occupato e neppure avendo ordinato o disposto la sua occupazione.

Tanto premesso, è appena il caso di precisare che quando la lettera della legge non è ambigua nè vaga non c’è bisogno di ricorrere a criteri ermeneutici sussidiari e che, in ogni caso, le norme che definiscono oggetti e soggetti imponibili sono complete per loro natura, non essendo prospettabile nelle fattispecie impositive l’esistenza di lacune tecniche da risolvere con interpretazione estensiva o analogica e non potendo le norme tributarie impositrici colpire soggetti non precisamente ed espressamente individuati.

3. Alla luce di quanto sopra esposto, il ricorso essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese che liquida in Euro 1.300,00 di cui Euro 1.200,00 per onorario oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2012.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2012

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