Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 04-10-2012) 16-11-2012, n. 44974 Relazione tra la sentenza e l’accusa contestata

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

erale in persona del Dott. MURA Antonio che ha concluso per l’inammissibilità.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Propone ricorso per cassazione A.A., avverso la sentenza della Corte d’appello di Perugia in data 20 maggio 2011 con la quale è stata parzialmente riformata quella di primo grado che era stata di condanna in ordine ai reati di ricettazione di cinque assegni, falsificazione dei medesimi e truffa, fatti contestati come commessi il (OMISSIS).

In appello l’imputata è stata assolta da tre dei cinque fatti di ricettazione ad essa addebitati ed ha visto limitare la pena inflitta.

Deduce:

1) la violazione degli artt. 521 e 522 c.p.p..

Invero, nel capo d’imputazione sub A), l’imputata si era vista contestare il reato di ricettazione di cinque assegni di conto corrente appartenuti a N.M. il quale ne aveva dichiarato il furto il (OMISSIS).

Poichè la condanna di primo grado era stata invece pronunciata sul presupposto che gli assegni di cui si contestava la ricettazione fossero stati rubati al legittimo proprietario il 28 agosto 2005, tale discrasia era stata rappresentata al giudice dell’appello, il quale aveva assolto perchè il fatto non sussiste in relazione, però, alla ricettazione di soli tre assegni e senza rilevare la anomalia denunciata dall’appellante.

Oltretutto, il giudice dell’appello era caduto nella nullità di cui all’art. 522 c.p.p. poichè aveva rigettato la questione dedotta dall’appellante osservando che, negli atti, il furto degli assegni risultava denunciato il 28 agosto: così determinando una mutazione del fatto ritenuto rispetto a quello contestato;

2) il vizio di motivazione sulla entità della pena fissata dal giudice di secondo grado (anni due, mesi cinque di reclusione e Euro 2800,00 di multa) in misura prossima a quella individuata dal giudice di primo grado (anni due e mesi sei di reclusione ed Euro 3000,00 di multa), nonostante la avvenuta assoluzione in ordine alla ricettazione di ben tre dei cinque assegni oggetto dell’originaria contestazione, circostanza in contrasto con la motivazione esibita dal giudice dell’appello, il quale aveva richiamato, come segno di gravità, il numero degli illeciti perpetrati.

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

Il primo motivo non è apprezzabile posto che il giudice dell’appello, nel respingere la richiesta totalmente liberatoria della difesa quanto al capo A), ha motivatamente distinto la condotta contestata con riferimento ai tre assegni che la persona offesa ha denunciato come rubati ma che non vi è prova fossero giunti in possesso dell’imputata, dalla condotta relativa agli ulteriori due assegni che, dopo essere stati denunciati come rubati dall’avente diritto, risultano essere stati compilati falsamente dalla ricorrente e consegnati da costei, in pagamento di merce.

La stessa sentenza impugnata ha poi rigettato la prospettazione della stessa difesa circa la non corrispondenza tra la data del furto denunciato dalla persona offesa e quella riportata nel capo d’imputazione sub A), sostanzialmente aderendo al costante ed univoco orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui se è vero che l’imputato non può essere giudicato e condannato per fatti relativamente ai quali non sia stato in condizioni di difendersi, è anche da rimarcare che la contestazione del fatto non deve essere comunque ricercata soltanto nel capo di imputazione ma deve essere vista con riferimento ad ogni altra integrazione dell’addebito che venga fatta nel corso del giudizio e sulla quale l’imputato sia stato posto in grado di opporre le proprie deduzioni (Sez. 6, Sentenza n. 21094 del 25/02/2004 Ud. (dep. 05/05/2004 ) Rv. 229021; Massime precedenti Conformi: N. 9213 del 1996 Rv. 206208, N. 1319 del 1997 Rv. 208180, N. 2642 del 1999 Rv. 212803, N. 13267 del 1999 Rv.

214605, N. 18611 del 2004 Rv. 228342). Sulla stessa linea v. anche Sez. 4, Sentenza n. 41663 del 25/10/2005 Ud. (dep. 21/11/2005 ) Rv.

232423, che ha ribadito il principio affermato anche dalle Sezioni unite in Sentenza n. 16 del 19/06/1996 Cc. (dep. 22/10/1996) Rv.

205619.

Ha osservato il supremo consesso che, con riferimento al principio di correlazione fra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume la ipotesi astratta prevista dalla legge, sì da pervenire ad un’incertezza sull’oggetto dell’imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l’indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perchè, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l’imputato, attraverso l’"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all’oggetto dell’imputazione.

Nel caso di specie, non risulta ne è dedotto in concreto che la indicazione, nel capo d’imputazione, della data del 29 agosto in luogo di quella – effettiva – del 28 agosto dello stesso anno 2005 abbia prodotto, a danno dell’imputata, lo sviamento della strategia difensiva apprestata.

Quanto al secondo motivo se ne rileva la inammissibilità posto che la doglianza si sostanzia in una generica critica alla motivazione adottata dal giudice del merito, la quale non può dirsi manifestamente illogica per avere valorizzato il fatto che la condotta dell’imputata aveva integrato un numero elevato di reati ( più ricettazioni, falsi e truffe) ed aveva evidenziato una particolare capacità a delinquere della stessa.
P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2012.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2012
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *