Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 27-09-2012) 16-11-2012, n. 44969

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con la sentenza impugnata veniva confermata la sentenza del Tribunale di Roma del 06/10/2008 con la quale C.F. veniva condannato, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile, alla pena di Euro 1.000,00 di ammenda per il reato di cui all’art. 186 C.d.S. ed alla pena di mesi nove di reclusione per il reato continuato di cui agli artt. 582 e 612 cod. pen., fatti commessi in (OMISSIS) colpendo D.S.F. con due schiaffi, cagionandole contusioni ed ecchimosi allo zigomo destro, rivolgendo alla stessa le espressioni "ti ammazzo, ti voglio staccare la testa, ti metto sotto terra, ti faccio sparire dalla faccia della terra" e ponendosi alla guida della propria autovettura in stato di ebbrezza alcolica.

2. L’imputato ricorrente deduce violazione di legge in ordine:

2.1. all’affermazione di responsabilità in quanto fondata unicamente su dichiarazioni della persona offesa, non valutate rigorosamente nella loro attendibilità intrinseca, e su ritenuti elementi di riscontro dei quali il ricorrente censura la significatività osservando che la teste L. riferiva solo di aver sentito la D. S. gridare e che il verbalizzante V. non accennava a percosse o minacce da parte dell’imputato;

2.2. all’applicazione della pena della reclusione a titolo di aumento per la continuazione anche in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza, punito con pena diversa.
Motivi della decisione

1. Il motivo di ricorso relativo all’affermazione di responsabilità dell’imputato è inammissibile.

Il ricorrente si limita infatti a contestare genericamente la significatività dei riscontri testimoniali alle dichiarazioni della persona offesa, senza addurre sugli stessi elementi di fatto diversi da quelli già considerati dai giudici di merito, e tralascia completamente l’esame del principale riscontro individuato dalla Corte territoriale nell’oggettivo rilevamento delle lesioni di cui al referto in atti.

2. Anche il motivo di ricorso relativo all’applicazione della pena della reclusione a titolo di aumento per la continuazione anche in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza è inammissibile.

Il ricorso è invero manifestamente infondato laddove per il reato di guida in stato di ebbrezza risulta legittimamente irrogata, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la pena dell’ammenda.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, valutata l’entità della vicenda processuale, appare equo determinare in Euro 1.000,00.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 27 settembre 2012.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *