Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 27-09-2012) 16-11-2012, n. 44968

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con la sentenza impugnata veniva confermata la sentenza del Giudice di pace di Brindisi del 05/06/2008 con la quale O. M., conducente di un’autobus di linea di Brindisi, veniva condannato alla pena di Euro 180 di multa, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile, per il reato di cui all’art. 594 cod. pen. commesso l'(OMISSIS) in danno del minore P. A., passeggero dell’autobus, rivolgendogli le espressioni "o sei stupido o non capisci niente, ti ho detto che questo biglietto è falso, scendi e comprati una altro biglietto se vuoi salire, altrimenti resti a terra".

2. L’imputato ricorrente deduce:

2.1. improcedibilità del reato per mancanza di una valida querela, avendo la persona offesa presentato una mera denuncia con la quale si limitava a chiedere che fosse resa giustizia sollecitando l’interessamento del Procuratore della Repubblica;

2.2. violazione di legge ed illogicità o contraddittorietà della motivazione e travisamento della prova in ordine all’esclusione delle scriminanti dell’adempimento di un dovere o della provocazione, censurando la mancata valutazione a questi fini della insistente pretesa dell’ A. di viaggiare sull’autobus condotto dall’imputato nonostante anomalie nel biglietto, ammesse dalla stessa persona offesa e constatate dal M. anche nei confronti di altri passeggeri, costituente fatto ingiusto che provocava nell’imputato una comprensibile irritazione e lo induceva a pronunciare una frase espressiva di una finalità correttiva nei confronti del giovane interlocutore;

2.3. violazione di legge nella ritenuta validità della costituzione di parte civile del genitore della persona offesa, all’epoca dei fatti minorenne, anche dopo che nel corso del processo la stessa aveva raggiunto la maggiore età ed acquisiva la facoltà di costituirsi personalmente, il cui mancato esercizio configurava tacita revoca della costituzione;

2.4. violazione di legge in ordine alla condanna dell’imputato al risarcimento dei danni ed al pagamento delle spese di parte civile ed alla liquidazione del danno in via equitativa, censurando la mancata considerazione a questi fini del fatto doloso dalla persona offesa, che ometteva il controllo sulla regolarità del titolo di viaggio al quale era tenuta.
Motivi della decisione

1. Il motivo di ricorso relativo alla dedotta improcedibilità del reato per mancanza di una valida querela è infondato.

Posto che la manifestazione della volontà che il soggetto denunciato sia perseguito, la quale costituisce il fondamento essenziale della querela, non è vincolata a particolari formalità testuali (Sez. 5, n. 10543 del 24/01/2001, Altomare, Rv. 218329), nella sentenza impugnata la ricorrenza di tale presupposto era coerentemente motivata con riferimento alla presenza, nella querela in esame, dell’espressione "si faccia giustizia", ritenuta indicativa dell’intento che si procedesse penalmente nei confronti del querelato.

2. Infondato è altresì il motivo di ricorso relativo all’esclusione delle scriminanti dell’adempimento di un dovere o della provocazione.

La sentenza impugnata era congruamente motivata nella ricostruzione del comportamento della persona offesa, che alla luce della deposizione del teste S. risultava essersi limitata a chiedere spiegazioni sulle ragioni per le quali il proprio titolo di viaggio non veniva ritenuto valido dall’imputato, e delle connotazioni sproporzionate della reazione del M., il quale dava in escandescenze fino a stracciare il biglietto dell’ A.; e consequenzialmente i giudici di merito concludevano che le mansioni svolte dall’imputato non lo facoltizzavano in alcun modo ad ingiuriare un passeggero la cui condotta si manteneva nei termini sopra descritti. Le considerazioni del ricorrente sulle caratteristiche anomale del biglietto dell’ A., date per accertate nella stessa sentenza oggetto di gravame, e sulla particolare insistenza con la quale lo stesso sosteneva il proprio diritto di viaggiare sul mezzo, non sono tali da far assumere al comportamento dell’ A. connotazioni qualitativamente diverse da quelle valutate dal Tribunale, e non mutano pertanto i termini di un giudizio condotto senza vizi logici nel senso dell’assoluta sproporzione della condotta offensiva dell’imputato, esorbitante dai limiti dell’esercizio della propria funzione e non giustificata da alcun fatto ingiusto del soggetto passivo.

3. Il motivo di ricorso relativo alla ritenuta validità della costituzione di parte civile del genitore della persona offesa è anch’esso infondato.

Conformemente al più recente e prevalente orientamento di questa Corte (Sez. 6, n. 9725 del 02/10/1997, Scialanga, Rv.209010; Sez. 3, n. 48679 del 28/10/2003, Bertello, Rv.227215; Sez. 6, n. 452 del 23/11/2004 (13/01/2005), Cazzarolli, Rv. 230949; Sez. 3, n. 44167 del 22/10/2008, M., Rv. 241681), deve infatti ritenersi che, in aderenza ai principi civilistici che in mancanza di espressa deroga regolano l’esercizio dell’azione civile nel processo penale, la perdita della capacità di stare in giudizio di una parte, come avviene per il genitore della persona offesa minorenne laddove quest’ultima raggiunga la maggiore età, non abbia effetto ove non sia dichiarata dal procuratore della parte, altrimenti proseguendo il processo fra le parti originarie; e che di conseguenza la mancata dichiarazione del conseguimento della maggiore età da parte della persona offesa non possa essere interpretata quale implicita rinuncia alla costituzione personale di quest’ultima.

4. Infine, è infondato il motivo di ricorso relativo alla condanna dell’imputato al risarcimento dei danni ed al pagamento delle spese di parte civile ed alla liquidazione del danno in via equitativa.

Trattandosi nella specie di danno non patrimoniale, la relativa liquidazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito in termini discrezionali ed equitativi che, ove anche sommariamente motivati, sono sottratti al sindacato di legittimità (Sez. 5, n. 9182 del 31/01/2007, Romeo, Rv.236262; Sez. 3, n.34209 del 17/06/2010, Ortolan, Rv.248371); e siffatta motivazione era senz’altro presente già nella sentenza di primo grado, come osservato dal Tribunale, in quanto riferita alla gravità del fatto ed alle conseguenze immediatamente arrecate alla persona offesa, con implicito ma evidente richiamo agli effetti pregiudizievoli di espressioni ingiuriose profferite al cospetto dei numerosi utenti di un mezzo pubblico.

Il ricorso deve in conclusione essere rigettato, seguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, che avuto riguardo alle tabelle vigenti ed alla dimensione dell’impegno processuale si liquidano in Euro 5.230 oltre accessori di legge.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè alla rifusione di quelle sostenute dalla parte civile, che liquida in complessivi Euro 5.230, oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 27 settembre 2012.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2012

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