Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 27-09-2012) 16-11-2012, n. 44967

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1.Con la sentenza impugnata veniva confermata la sentenza del Giudice di pace di Bergamo del 12/11/2010 con la quale Z.B. veniva condannato alla pena di Euro 500 di multa, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile, per il reato di cui all’art. 582 cod. pen. commesso in (OMISSIS) in danno di L.G. colpendola con schiaffi e pugni e cagionandole ecchimosi all’orbita inferiore sinistra e contusioni al torace.

2.L’imputato ricorrente deduce:

2.1.inutilizzabilità delle dichiarazioni della persona offesa in quanto assunte senza le garanzie difensive pur essendo stata la predetta indagata in un procedimento per i collegati reati di ingiuria, minaccia e molestie commessi in danno dell’imputato nel medesimo contesto spazio temporale, all’esito del quale la L. veniva condannata con sentenza del Tribunale di Bergamo allegata in copia al ricorso, e della quale veniva negata l’acquisizione nel corso del giudizio di merito;

2.2. violazione di legge e mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione sull’affermazione di responsabilità, censurando la mancata valutazione dell’attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa rispetto agli elementi allegati dalla difesa nella produzione del decreto di citazione a giudizio emesso nei confronti della L. per i reati di cui al punto precedente e , in fase di appello, della perizia psichiatrica che evidenziava nella parte offesa un disturbo della personalità, nonchè rispetto alle dichiarazioni della teste V., moglie dell’imputato,sulle lesioni riportate dal marito, e lamentando l’inconsistenza dei riscontri identificati dai giudici di merito nella fuga dell’imputato, non risultante da alcuna testimonianza, e nella deposizione del teste L.F., della quale non venivano valutate le contraddizioni;

2.3.mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione nell’esclusione della scriminante della legittima difesa in base all’affermata unilateralità dell’aggressione da parte dell’imputato, censurando l’omessa valutazione a tali fini delle lesioni riportate da quest’ultimo, provate dalla deposizione della V., dall’imputazione di cui all’art. 582 cod. pen., nel procedimento a carico della L. e dall’ammissione di quest’ultima di aver tolto gli occhiali all’imputato mettendogli dunque le mani indosso.
Motivi della decisione

1.Il motivo di ricorso relativo alla dedotta inutilizzabilità delle dichiarazioni della persona offesa è inammissibile.

La censura è infatti generica, limitandosi il ricorrente a richiamare la menzionata sentenza emessa a carico della L. senza circostanziare i fatti per i quali la stessa veniva pronunciata ed evidenziare le specifiche ragioni per le quali gli stessi devono essere ritenuti connessi o collegati a quelli che costituiscono oggetto del presente processo; e, oltre a questo, risulta sollevata per la prima volta in questa sede di legittimità, non essendo stata eccepita nel corso del giudizio di primo grado e neppure dedotta con i motivi di appello, il che ne preclude l’esame nel momento in cui lo stesso richiede accertamenti di fatto sulla ricostruzione dei rapporti fra le vicende che si assumono collegate, riservati al giudice di merito (Sez. U, n. 39061 del 16/07/2009, De Iorio, Rv.244328; Sez. 6, n. 21877 del 24/05/2011, C, Rv.250263).

2. Il motivo di ricorso relativo all’affermazione di responsabilità dell’imputato è infondato.

La sentenza impugnata era congruamente motivata sotto il profilo dell’attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, con particolare riguardo ai riscontri estrinseci provenienti dalla certificazione medica delle lesioni subite dalla L., da quanto riferito èal teste L.F. in merito all’aver lo stesso visto la parte offesa colluttare con altra persona e successivamente lamentare dolore al corpo e dall’allontanamento dell’imputato dal luogo dei fatti; e i temi proposti dalla difesa erano debitamente discussi osservandosi che la teste V., non presente all’accaduto, riferiva delle lesioni subite dal marito solo per quanto dettole da quest’ultimo, e che il disturbo della personalità dal quale la parte offesa era affetta non implicava che la stessa non fosse in grado di descrivere fatti realmente verificatisi.

A fronte di ciò il ricorrente ripropone gli argomenti difensivi già esaminati dal Tribunale e formula diverse conclusioni sulla decisività del disturbo psichico della persona offesa e del narrato del teste L.F. e sulla prova dell’allontanamento dell’imputato subito dopo il fatto. Posto che quest’ultima risulta in realtà chiaramente, nello sviluppo motivazionale della sentenza impugnata, da quanto riferito dal predetto teste sull’aver visto la persona offesa sola, dopo la colluttazione precedentemente osservata, gli altri rilievi si risolvono in mere valutazioni sulla rilevanza probatoria della distanza dalla quale il teste vedeva tale colluttazione, nel transitare sul luogo con la propria autovettura, e del mancato rilevamento, da parte dello stesso, di segni visibili sul corpo della L., nonchè sull’incidenza del disturbo di quest’ultime rispetto alla sfera dell’ideazione; valutazioni che in quanto tali non mettono in luce vizi logici rilevabili in questa sede nella ricostruzione che in base alle stesse risultanze di fatto veniva operata dai giudici di merito. Nè alcuna carenza argomentativa è ravvisabile nella mancata considerazione del separato procedimento nei confronti della L., rispetto ad un giudizio formulato relativamente all’accertamento della specifica condotta lesiva che costituisce oggetto di questo procedimento.

3. Il motivo di ricorso relativo all’esclusione della scriminante della legittima difesa è esso pure infondato.

Anche questo aspetto era specificamente trattato nella sentenza impugnata, nella quale la versione dell’imputato sull’aggressione e le lesioni subite ad opera della L. veniva coerentemente ritenuta inattendibile per l’incertezza sulle modalità dell’aggressione, la mancanza di prova documentale delle asserite lesioni, l’insufficienza a tal fine delle dichiarazioni della teste V. in quanto non presente ai fatti e la contrastante circostanza dell’allontanamento dell’imputato dal luogo in cui si svolgeva la lite. A questi elementi il ricorrente si limita ad opporre ancora una volta le proprie valutazioni sulla rilevanza della separata imputazione a carico della L. e delle dichiarazioni della V., deducendo per queste ultime una circostanza di fatto, ossia l’aver la teste mostrato ai Carabinieri intervenuti un bastone con il quale il marito sarebbe stato percosso, superata dai rilievi dei giudici di merito in ordine alle contraddizioni dello stesso imputato sull’uso di un tale strumento ed all’origine comunque indiretta delle conoscenze della testimone. E la lamentata carenza motivazionale sulla dedotta ammissione della persona offesa di aver sottratto gli occhiali all’imputato concerne un aspetto all’evidenza non decisivo, in quanto afferente ad un comportamento in sè non incompatibile con la reazione ad un’aggressione dell’imputato.

Il ricorso deve in conclusione essere rigettato, seguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di quelle sostenute dalla parte civile, che avuto riguardo alle tabelle vigenti ed alla dimensione dell’impegno processuale si liquidano in Euro 3.000 oltre accessori di legge.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè alla rifusione di quelle sostenute dalla parte civile, che liquida in complessivi Euro 3.000 oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 27 settembre 2012.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2012

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