Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 13-07-2012, n. 11926 Procedimento e sanzioni disciplinari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con Delib. 12 ottobre 2009, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Verona radiò dall’Albo l’avv. P.L..

Il professionista propose ricorso al Consiglio Nazionale Forense, che, con decisione 1 giugno 2011, dichiarò il ricorso inammissibile, perchè tardivo.

La decisione è così motivata: "… la decisione impugnata risulta notificata personalmente all’avv. P. in data 3.2.2010 come si evince dall’avviso di ricevimento depositato in atti; che la notifica sia stata perfezionata nella suddetta data è peraltro confermato anche dall’interessato nel suo ricorso (ivi, p. 1, riga 4). Per converso, quest’ultimo appare depositato presso la segreteria del consiglio territoriale in data 25.2.2010 giusta il timbro a data apposto sulla prima pagina del ricorso. Poichè l’impugnazione ai sensi del R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 50, comma 2, e successive modifiche ed integrazioni deve essere proposta entro 20 giorni, il ricorso in questione, depositato dopo 22 giorni dalla notifica della decisione da impugnare, è tardivo e, quindi, inammissibile".

Avverso tale decisione, P.L. propone ricorso per cassazione in unico motivo, deducendo "violazione e falsa applicazione di norma di diritto", con riferimento alla disposizione di cui all’art. 149 c.p.c., comma 3. Rileva, in particolare, che, dall’avviso di ricevimento in atti e dal servizio on line delle Poste italiane, emerge che il plico postale relativo alla notifica della delibera del Consiglio dell’Ordine gli era stato consegnato l’ 8 (e non il 3, come ritenuto nella decisione impugnata) febbraio 2010, sicchè la proposizione del ricorso al Consiglio Nazionale Forense, mediante deposito in segreteria in data 25.2.2 010, si rivelava tempestivo ai sensi del R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 50, comma 2.

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Verona non svolge difese.
Motivi della decisione

L’errore ascritto dal ricorrente all’impugnata decisione del Consiglio Nazionale Forense integra errore revocatorio (che – pur nel silenzio del R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 56, convertito in L. n. 36 del 1934 – è denunziabile, davanti allo stesso Consiglio, in ragione dell’applicabilità residuale delle norme del codice di procedura civile: v. Cass., sez. un., 21272/10, 10995/06, 9098/05, 7872/01).

Invero, dalla prospettazione del ricorrente e dall’analisi della sentenza impugnata emerge che detto errore è configurato quale travisamento scaturito dall’errata lettura, da parte dell’organo giudicante, dei dati risultanti delle acquisizioni documentali in merito alla tempistica della notifica del ricorso (che, d’altro canto, non risulta aver costituito punto controverso tra le parti).

Risolvendosi in mero errore di percezione (e non di valutazione) incidente su fatto processuale, esso configura, pertanto, paradigmatica ipotesi di errore revocatorio (cfr. Cass. 27555/11, 22171/10, 8180/09, SS.UU., 15979/01).

Alla stregua delle considerazioni che precedono, s’impone la declaratoria dell’inammissibilità del ricorso.

Stante l’assenza d’attività difensiva del Consiglio intimato, non vi è luogo a provvedere sulle spese.
P.Q.M.

la Corte, a sezioni unite, dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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