Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 27-09-2012) 16-11-2012, n. 44959

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

Con sentenza in data 21.1.2010 il Giudice monocratico del Tribunale di Udine, a seguito di appello proposto dalla Parte civile nel procedimento a carico di I.V.I., imputato del reato di cui all’art. 581 c.p., (in data 23.12.2005), in riforma della sentenza emessa dal Giudice di pace di Cervignano del Friuli, in data 9.2.2009, dichiarava il suddetto imputato responsabile ai fini degli interessi civili del reato ascrittogli, e lo condannava al risarcimento del danno patito dalla persona offesa, liquidato in Euro 600,00, nonchè alla rifusione delle spese del giudizio.

Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, deducendo:

1 – la carenza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione del provvedimento impugnato.

Al riguardo rilevava che la decisione risultava fondata su deposizioni ritenute contraddittorie dal ricorrente, al pari delle dichiarazioni della persona offesa, osservando che quest’ultima non si era fatta medicare a seguito della pretesa aggressione.

D’altra parte evidenziava che la persona offesa aveva spontaneamente sottratto infissi in danno dell’imputato, e aveva rifiutato di consegnarli, in sede di perquisizione locale, nella qualità di proprietaria dell’immobile, volendo ottenere il rilascio della abitazione.

In merito a tale contrasto esistente tra imputato e persona offesa, il ricorrente osservava che il giudice aveva trascurato di tener conto delle coincidenze tra la deposizione di una vicina di casa e la versione fornita dallo stesso imputato.

Censurava inoltre la valutazione di attendibilità attribuita alla deposizione della moglie dell’imputato, e in base a tali rilievi concludeva chiedendo l’annullamento della impugnata sentenza.
Motivi della decisione

Il ricorso deve ritenersi inammissibile.

La censura attinente alla pretesa incongruenza della motivazione ed alla inattendibilità della persona offesa deve ritenersi manifestamente infondata.

Risulta infatti conforme l’indirizzo giurisprudenziale di questa Corte in ordine alla valenza probatoria delle dichiarazioni della persona offesa: v. Cass. Sez. 4 – 9.4.2004, n. 16860 – Verardi ed altro – RV. 227901 – nonchè – Sez. 3, 5.4.2007, n. 14182, Lo Faro, secondo le quali la deposizione della persona offesa può essere assunta anche da sola quale fonte di prova,ove sia stata valutata positivamente l’attendibilità della predetta.

Peraltro a sostegno del gravame la difesa formula deduzioni in fatto, (come nel rilevare che la persona offesa non si era fatta medicare a seguito dell’aggressione patita, ed evidenziando comportamenti tenuti dalla predetta parte nei confronti dell’imputata così contrapponendo una propria interpretazione delle risultanze processuali a quella resa con adeguata e logica motivazione dal giudice di merito in grado di appello, che ha fondato il giudizio limitatamente alla responsabilità civile su elementi correttamente desunti dalle risultanze dibattimentali, offrendo adeguata e coerente motivazione sui punti dedotti dalla difesa, onde le censure del ricorrente risultano manifestamente infondate.

Conseguentemente va dichiarata l’inammissibilità del ricorso, ed il ricorrente va condannato come per legge al pagamento delle spese processuali, nonchè al versamento della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.

LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, ed al versamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 27 settembre 2012.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *