Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 27-09-2012) 16-11-2012, n. 44958

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 19-11-2008 il Giudice di Pace di Agropoli dichiarava R.M. colpevole dei reati di cui agli artt. 594 e 612 c.p. e la condannava alla pena di Euro 178,00 di multa previa concessione delle attenuanti generiche, e ritenuta la continuazione.

Avverso tale sentenza proponeva atto di appello il Difensore chiedendo l’assoluzione dell’imputata per non aver commesso il fatto ovvero perchè il fatto non sussiste.

A riguardo evidenziava che la sentenza era carente quanto alla valutazione della responsabilità dell’imputata, risultando fondato il giudizio unicamente sulle dichiarazioni della persona offesa, la cui attendibilità non era stata correttamente valutata, essendo carenti elementi di riscontro alla tesi accusatoria.

Inoltre il difensore rilevava che erroneamente si erano ritenuti integrati i reati contestati ai sensi degli artt. 594 e 612 c.p., dei quali non era stato provato l’elemento psicologico, mentre ad avviso del difensore l’imputata aveva inteso reagire all’aggressione verbale della persona offesa.

– Con il secondo motivo il ricorrente chiedeva di applicare l’esimente di cui all’art. 599 c.p. ritenendo la condotta non punibile, perchè determinata da un fatto ingiusto, rilevando che la persona offesa aveva più volte offeso e minacciato la R. e sua figlia, G.F.. (fatto per il quale era stata pronunziata sentenza di condanna, emessa dal Giudice di Pace di Acropoli sentenza n. 136 del 1998).

L’atto di impugnazione risulta qualificato come ricorso,con provvedimento emesso dal Giudice monocratico del Tribunale di Vallo della Lucania.
Motivi della decisione

La qualificazione giuridica dell’impugnazione come ricorso per cassazione risulta corretta, dato che trattasi di impugnazione avverso sentenza del Giudice di Pace che condanna l’imputata alla sola pena pecuniaria, non soggetta ad appello, ai sensi del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 37 – essendo esclusa la pronunzia di condanna inerente ad interessi civili(non essendosi verificata la costituzione di parte civile).

Tanto premesso deve rilevarsi che il ricorso risulta inammissibile.

Invero il Giudice di merito, ha reso motivazione da ritenersi adeguata, illustrando le modalità dell’azione, rispondente ai reati contestati, precisando che la condotta illecita era stata riscontrata da dichiarazioni di un teste, che aveva udito le parole offensive.

La censura articolata dalla difesa evidenziando che il giudizio di penale responsabilità dell’imputata si fonda essenzialmente su dichiarazioni della persona offesa della quale non è stata vagliata l’attendibilità, deve ritenersi manifestamente infondata atteso il riferimento ad elementi di riscontro alla tesi accusatoria.

D’altra parte risulta tale giudizio conforme al dettato giurisprudenziale, che attribuisce particolare valenza alla deposizione della persona offesa dal reato, (v. Cass. Sez. 4, 9 aprile 2004, n. 16860 – RV 227901).

Le ulteriori argomentazioni inerenti alla insussistenza dell’elemento psicologico del reato ed alla esistenza di una mera reazione della imputata a comportamento aggressivo della persona offesa,si rivelano inammissibili perchè formulate in modo da prospettare la diversa interpretazione delle risultanze processuali. Pertanto va dichiarata l’inammissibilità del ricorso,e la ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali, nonchè al versamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.

LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 27 settembre 2012.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2012

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