Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 27-09-2012) 16-11-2012, n. 44957

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il tribunale di Ascoli Piceno, sez. dist. S. Benedetto del Tronto, in funzione di giudice di appello, in parziale riforma della sentenza del GdP della medesima città, ha dichiarato ndp per intervenuta prescrizione nei confronti di P.M.T., imputata del delitto ex art. 582 c.p. in danno di B.L.; ha confermato le statuizioni civili e ha rideterminato in Euro 2.800 l’importo da rimborsare alla PC per le sostenute spese di costituzione e difesa.

2. Ricorre per cassazione il difensore dell’imputata e deduce: a) difetto o mancanza di motivazione ed errata applicazione della legge penale, essendo la prescrizione (infraquinquennale) maturata già nel corso del giudizio di primo grado. Già il primo giudice, dunque, avrebbe dovuto dichiararla e non pronunziarsi, quindi, sulle richieste della PC. il giudice di appello, cui la questione era stata sottoposta, la ha completamente ignorata, b) erronea applicazione della legge penale e illogicità della motivazione per erronea e illogica valutazione delle prove acquisite e violazione delle regole probatorie, posto che il B. non è stato ritenuto credibile (dallo stesso GdP) quando ha affermato che C.F., persona anziana, avrebbe volontariamente danneggiato il suo (del B.) ciclomotore; non si vede dunque come possa essere ritenuto credibile quando accusa la altrettanto anziana imputata di averlo colpito al volto con pugni. Ancora più illogica è la motivazione quando sostiene che non sono credibili i testi della difesa, in quanto inquilini, ma reputa credibili i testi dell’accusa, benchè parenti e congiunti del B.. Rimane in sintesi la sola parola della presunta PO che, tuttavia, come la giurisprudenza di legittimità ha chiarito, va valutata con estremo rigore, c) erronea applicazione della legge penale, in quanto il riscontro che, secondo le sentenze di merito, dovrebbe esser fornito dalla documentazione sanitaria, tale non è, in quanto in ospedale è stata semplicemente trascritta la versione dei fatti fornita dal B..

Il trauma contusivo è riferito dal paziente, non obiettivamente accertato dai medici.

3. Ha depositato memoria il difensore della PC, con la quale contesta che sia maturata la prescrizione in considerazione del fatto che, nel corso del giudizio di primo grado, il procedimento è stato più volte sospeso e, contestando partitamente il fondamento delle altre censure articolate dal ricorrente, chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile, ovvero rigettato.
Motivi della decisione

1. La prima censura è manifestamente infondata. Invero, da un lato, vanno considerati i periodi di sospensione elencati nella memoria di PC (e riscontrabili dall’esame degli atti), dall’altro, va rilevato che, come lo stesso ricorrente ricorda, il 31.10.2003 è stata notificata la citazione a giudizio. Trattasi di atto interruttivo che comporta il determinarsi del termine prescrizionale di anni 7 e mesi 6 (art. 162 c.p., comma 2), con la conseguenza che la prescrizione risulta maturata – senza tener conto delle sospensioni – il 17.2.2009, vale a dire dopo la sentenza di primo grado (che è intervenuta poco più di un mese prima). Ne consegue che i giudicanti potevano e dovevano pronunziarsi in ordine alle richieste della PC. 2. L’intervenuta prescrizione (sia pure, come si è detto, in epoca successiva alla sentenza di primo grado) impone a questa Corte di legittimità di pronunziarsi sulla fondatezza del ricorso ai fini della eventuale conseguenza confirmatoria delle predette statuizioni civili.

2.1. Al proposito si osserva che la seconda e la terza censura sono infondate. Invero, le sentenze di merito (quella di appello, ovviamente, "fa corpo" con quella di primo grado) prendono atto del danneggiamento del ciclomotore del B. a opera del C., ma dubitano che si sia trattato di una azione volontaria e quindi di una condotta dolosa. Solo in tali limiti, la ricostruzione dei fatto operata dalla PO è stata messa in dubbio.

E’ evidente come ciò non si rifletta sulla complessiva credibilità del B. e come, dunque, la residua parte del suo racconto ben possa essere stata ritenuta veritiera, anche perchè suffragata dalle dichiarazioni di alcuni testi.

2.2. Quanto alla natura "meramente declataratoria" del referto, trattasi di un assunto del ricorrente, che non trova alcuna menzione nelle sentenze di merito.

3. Consegue rigetto del ricorso e condanna della ricorrente al pagamento delle spese del grado.

3.1. La P. va anche condannata al rimborso delle spese sostenute dalla PC per la sua difesa innanzi a questa Corte, spese che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonchè al ristoro delle spese sostenute nel grado dalla costituita parte civile, spese che si liquidano in complessivi Euro 3.700, oltre accessori, come per legge.

Così deciso in Roma, il 27 settembre 2012.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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