Cassazione, Sez. III 25 maggio 2010, n. 12790 Opposizione di terzo all’esecuzione immobiliare anche se l’acquisto per usucapione non è ancora accertato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Premesso in fatto

È stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

1. – È chiesta la cassazione della sentenza emessa dal tribunale di Roma in data 10.2.2008 e depositata il 3.3.2009 in materia di opposizione di terzo all’esecuzione.

Il tribunale, con sentenza in data 3.3.2009, ha rigettato l’opposizione di terzo all’esecuzione.

Il OMISSIS ha proposto ricorso per cassazione.

Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio (art. 375, primo comma, n. 5, c.p.c.) ed accolto perché manifestamente fondato.

Il ricorso contiene tre motivi.

I motivi rispettano i requisiti richiesti dall’art. 366-bis c.p.c..

Il primo motivo è di violazione di norme di diritto (artt. 184 e 619 c.p.c.).

Il quesito posto alla Corte è esposto alle pagg. 8 e 9 del ricorso.

Al quesito posto si ritiene di potere rispondere con il seguente principio di diritto:

“In tema di opposizione di terzo ad esecuzione immobiliare, la norma dell’art. 619 cod. proc. civ. legittima il terzo a far valere la proprietà o altro diritto reale sul bene pignorato senza esigere che tali situazioni siano state giudizialmente accertate, con la conseguenza che lo stesso terzo le può far ben valere rispetto ad un bene che assuma di aver già acquistato al momento dell’opposizione per effetto di usucapione e chieda di provare tale situazione nel giudizio di opposizione di terzo, non incidendo, a sua volta, su tale acquisto l’esecuzione del pignoramento immobiliare e potendo, il termine ventennale utile a consolidarlo venire a maturazione anche successivamente al pignoramento medesimo (v. anche Cass. ord. 30.12.2009 n. 27668).

Né su tale situazione incide la pendenza – come nella specie – di un autonomo giudizio di accertamento dell’avvenuto acquisto per usucapione, posto che, in tal caso, saranno esperibili gli eventuali rimedi all’uopo previsti dall’ordinamento.

Erroneamente, pertanto, il giudice di merito ha rigettato l’opposizione affermando che “incombeva sull’opponente l’onere di provare l’acquisto per usucapione con sentenza passata in giudicato”, tale prova essendo, proprio l’oggetto della proposta opposizione di terzo all’esecuzione.

Il secondo e terzo motivo restano assorbiti”.

La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti.

Non sono state presentate conclusioni scritte, ma la resistente è stata ascoltata in camera di consiglio.

La stessa resistente XXX srl ha presentato memoria.

Ritenuto in diritto

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio – esaminati i rilievi contenuti nella memoria che non hanno evidenziato profili tali da condurre ad una decisione diversa da quella prospettata nella relazione – ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione stessa.

Conclusivamente, il ricorso deve essere accolto, la sentenza cassata e la causa rinviata al tribunale di Roma in persona di diverso magistrato.

Le spese vanno rimesse al giudice del rinvio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa e rinvia, anche per le spese, al tribunale di Roma in persona di diverso magistrato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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