Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 26-09-2012) 16-11-2012, n. 44956

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La Corte di Assise di Appello di Milano, con sentenza del 10 gennaio 2012, ha parzialmente riformato, rimodulando la quantificazione della pena dell’ascritto delitto di omicidio preterintenzionale, la sentenza del GIP del Tribunale di Monza dell’11 aprile 2011 che aveva condannato D.S. per la morte di P.L..

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del proprio difensore, il quale lamenta:

a) la erronea applicazione dell’aggravante dei futili motivi;

b) la mancata concessione delle attenuanti generiche.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è inammissibile.

2. I motivi di ricorso sono, innanzitutto, identici a quelli già proposti avanti il Giudice dell’appello e disattesi con motivazione logica e conforme ai principi della materia.

3. In ogni caso, quanto al primo motivo, ricorre la circostanza aggravante dei motivi futili quando la determinazione criminosa sia stata causata da uno stimolo esterno così lieve, banale e sproporzionato rispetto alla gravità del reato, da apparire, per la generalità delle persone, del tutto insufficiente a causare l’azione delittuosa, tanto da potersi considerare, più che una causa determinante dell’evento, un pretesto o una scusa per l’agente di dare sfogo al suo impulso criminale.

Ne consegue che la circostanza aggravante in questione ha natura soggettiva, dovendosi individuare la ragione giustificatrice della condotta nel fatto che la futilità del motivo a delinquere è indice univoco di un istinto criminale più spiccato e della più grave pericolosità del soggetto (v. da ultimo, Cass. Sez. 1^ 13 ottobre 2010 n. 39261) e nel caso di specie ha adeguatamente dimostrato il Giudice a quo che l’aggressione fu del tutto gratuita ed espressione di "cattiveria e di gratuita violenza" (v. pagina 4 della motivazione).

4. Quanto al secondo motivo, la pacifica giurisprudenza di questa Corte insegna che: "ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche è sufficiente che il Giudice di merito prenda in esame quello, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno la concessione del beneficio; ed anche un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti medesime" (v. da ultimo, Cass. Sez. 2^ 18 gennaio 2011 n. 3609).

La motivazione dell’impugnata sentenza (v. da pagina 4 a pagina 6 della motivazione) in quanto conforme ai suddetti principi non può, pertanto, essere messa in discussione avanti questa Corte di legittimità.

5. Dall’inammissibilità del ricorso deriva, per concludere, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, di una somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende e alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore della parte civile, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di Euro 1.000,00, nonchè alla rifusione alla parte civile O.G. delle spese e competenze di questo grado di giudizio che liquida in complessivi Euro 2.500,00, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 26 settembre 2012.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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