Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 26-09-2012) 16-11-2012, n. 44954

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il Tribunale di Udine, con la sentenza del 7 aprile 2011 ha confermato la sentenza del Giudice di pace di Cividale del Friuli del 16 giugno 2010 con la quale P.O. era stato condannato per il delitto di ingiurie e percosse nei confronti di A. A..

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del proprio difensore, lamentando:

a) una violazione di legge ed una motivazione illogica in merito alla mancata applicazione dell’esimente di cui all’art. 599 cod. pen., comma 2;

b) una violazione di legge e un difetto di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di percosse;

c) una violazione di legge per non aver ritenuto implicitamente revocata la costituzione della parte civile a cagione della mancata presentazione delle conclusioni.
Motivi della decisione

1. Il ricorso non merita accoglimento.

2. In tema di esimente della provocazione nel delitto di ingiuria, il concetto di immediatezza, espresso dall’art. 599 cod. pen., comma 2 con la locuzione avverbiale "subito dopo", pur nella elasticità con cui dev’essere interpretato in relazione a ciascuna fattispecie, non può comunque trascurare il nesso eziologico tra fatto ingiusto e stato d’ira.

Conseguentemente, il decorso di un considerevole lasso di tempo assume rilevanza al fine di escludere tale rapporto causale e di riferire la reazione ad un sentimento differente, quale l’odio o il rancore a lungo covato (v. Cass. Sez. 5^ 6 giugno 2006 n. 29384).

In tema di ingiuria poi, la causa di non punibilità della provocazione sussiste non solo quando il fatto ingiusto altrui integri gli estremi dell’illecito civile o penale, ma anche quando esso sia lesivo di regole comunemente accettate nella civile convivenza (v. Cass. Sez. 7^ marzo 2009 n. 21455).

Nella specie il Giudice del merito ha accertato, in punto di fatto e pertanto non censurabile avanti questa Corte di legittimità, con motivazione logica ed ispirata ai principi dianzi indicati non solo la mancanza dell’illegittimità del comportamento della parte lesa ma anche dell’immediatezza dell’eventuale provocazione (v. pagina 7 della motivazione).

3. Quanto al secondo motivo, esso è ai limiti dell’inammissibilità in quanto è teso ad una diversa ricostruzione degli accadimenti quanto al reato di percosse e in ogni caso nell’impugnata sentenza si fa corretta applicazione della giurisprudenza di questa Corte in tema di tale reato.

Deve essere sottolineato, infatti, che il termine "percuotere" non è assunto nell’art. 581 cod. pen. nel solo significato di battere, colpire, picchiare, bensì in quello più ampio comprensivo di ogni violenta manomissione dell’altrui persona fisica.

Orbene, pure la spinta integra un’azione violenta, estrinsecandosi in una energia fisica, più o meno rilevante, esercitata direttamente sulla persone, sicchè anche una simile condotta, consapevole e volontaria, rivela la sussistenza del dolo di percosse (v. Cass. Sez. 5^ 6 febbraio 2004 n. 15004).

Anche nel presente caso il Giudice del merito ha accertato la sussistenza della sensazione di dolore, a cagione della rovinosa caduta a terra della parte lesa (v. pagina 8 della motivazione) e non si può richiedere a questa Corte di valutare nuovamente circostanze di fatto concordemente accertate da entrambi i Giudici del merito.

4. Quanto al motivo di doglianza relativo alla violazione dell’art. 32 e art. 523 cod. proc. pen., n. 2 per la mancata presentazione delle conclusioni scritte dalla parte civile in prime cure, va detto che due sono le ipotesi di revoca tacita della costituzione di parte civile, negozio giuridico unilaterale che sottrae al Giudice penale il potere-dovere di giudicare in ordine alla domanda risarcitoria: il caso in cui la parte civile trasferisca l’azione in sede civile e quando non presenti le conclusioni a sensi dell’art. 523 cod. proc. pen..

La ratio della disciplina consiste nella necessità di acquisire processualmente delle richieste ferme e precise da parte del danneggiato (v. Cass. Sez. 5^ 19 novembre 2001 n. 41141).

Quando, però, queste esistono per il richiamo alle conclusioni già presentate all’atto della costituzione o per la verbalizzazione delle richieste orali la finalità della norma che richiede la presentazione delle conclusioni scritte può dirsi assolta.

Quanto alla presunzione di revoca tacita, prevista dall’art. 82 cod. proc. pen. in relazione all’art. 523 cod. proc. pen., una volta verbalizzate le richieste della parte civile nel senso della condanna al risarcimento del danno o di concessione di una provvisionale e della rifusione delle spese, come nel caso di specie, che implicitamente ricomprende la statuizione sul danno, si tratterebbe di una contraddizione in termini, non potendosi presumere una revoca di fronte ad una esplicita domanda risarcitoria, sia pure richiesta oralmente, ma trasfusa pienamente nella verbalizzazione scritta.

Pertanto, ancorchè la precisazione delle conclusioni della parte civile non sia stata presentata nella forma scritta, come richiesto dall’art. 523 cod. proc. pen., essendo state precisate oralmente le conclusioni, di cui vi è la prova scritta nel verbale dell’udienza del 10 giugno 2010 in termini precisi, tale forma irrituale non può che costituire una irregolarità che non comporta alcuna sanzione, in quanto la conseguenza della revoca presunta può verificarsi solo se la parte civile non precisi in alcun modo le sue conclusioni nella fase della discussione e manchi alcuna traccia scritta dei termini delle sue conclusioni (v. Cass. Sez. 4^ 27 giugno 2007 n. 39595).

Anche a tal proposito il Giudice dell’impugnazione ha correttamente e logicamente motivato (v. pagina 9 della motivazione).

5. Dal rigetto del ricorso deriva, altresì, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 26 settembre 2012.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2012

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