T.A.R. Puglia Bari Sez. III, Sent., 14-01-2011, n. 69

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

L’odierna ricorrente espone di essere proprietaria di fabbricato sito nel Comune di Monopoli in area sottoposta a vincolo paesaggistico.

In applicazione della 308/2004 (c.d. mini condono paesaggistico) avanzava in data 7 gennaio 2005 richiesta di definizione degli illeciti edilizi ex l.326/2003, ricevendo con nota 12 ottobre 2009 il diniego da parte dell’Amministrazione comunale.

Con ricorso notificato in data 11 dicembre 2009, ritualmente depositato, l’odierna ricorrente, come sopra rappresentata e difesa, impugna i provvedimenti in epigrafe chiedendone l’annullamento previa sospensiva, deducendo le seguenti censure:

I. Violazione legge 241/90 e s.m.; difetto di motivazione, ingiustizia manifesta; eccesso di potere, mancanza del contraddittorio; violazione norme di salvaguardia.

II. Difetto di istruttoria ed ingiustificazione manifesta;

Evidenzia parte ricorrente a supporto della propria pretesa demolitoria, soprattutto il difetto di motivazione che a suo dire inficia sotto il profilo formale la legittimità degli impugnati provvedimenti.

Si costituiva il Comune intimato, eccependo in rito l’inammissibilità del gravame per mancata rituale impugnazione dell’atto presupposto, direttamente lesivo, di diniego della compatibilità paesaggistica ex l.308/2004 notificato alla ricorrente sin dal 17 giugno 2009 e comunque evidenziando altresì l’infondatezza nel merito, contenendo l’impugnato diniego una motivazione più che congrua anche in relazione alla natura del tutto vincolata dell’attività di repressione dell’abusivismo paesaggistico ed edilizio.

Alla camera di consiglio del 25 febbraio 2010 parte ricorrente rinunciava all’istanza incidentale di sospensione.

All’udienza pubblica del 16 dicembre 2010 la causa veniva trattenuta per la decisione.

Il ricorso va dichiarato inammissibile.

Come puntualmente osservato dalla difesa comunale, con l’impugnazione del diniego alla domanda di condono edilizio ex l.24.11.2003 n. 326 (terzo condono) notificata all’odierna ricorrente il 19 ottobre 2009, la sig.ra R.R. pretende di rimettere in discussione la legittimità del provvedimento presupposto di diniego della compatibilità paesaggistica ex l.308/2004, notificato alla ricorrente sin dal 17 giugno 2009.

Nell’ambito del procedimento di condono edilizio ai sensi della l.326/2003 – non diversamente da quanto previsto dal secondo condono edilizio di cui all’art 32 l.47/1985 peraltro espressamente richiamato anche nel terzo condono – l’eventuale atto negativo di compatibilità paesaggistica ex l.308/2004 datone l’effetto pacificamente vincolante (Consiglio Stato, sez. V, 07 settembre 2009, n. 5232, T.A.R. Liguria sez I, 1 febbraio 2010, n.199) ne comporta la natura direttamente ed immediatamente lesiva nei confronti del soggetto istante, con onere di impugnazione immediata nel termine decadenziale di cui all’abrogato art 21 l.1034/1971, oggi confermato dagli art 29 e 41 c.p.a.

Ne consegue l’inammissibilità del gravame, essendo il ricorso in epigrafe surrettiziamente diretto a contestare mediante l’impugnazione del diniego di condono edilizio, la legittimità dell’atto presupposto di diniego di compatibilità paesaggistica, già notificato il 17 giugno 2009, non tempestivamente gravato e pertanto divenuto inoppugnabile.

Per mera completezza, ritiene il Collegio di valutare la pretesa manifestamente infondata anche nel merito, giacchè nel sistema delineato dalla disciplina sul condono edilizio di cui alla l 326/2003, non diversamente da quanto disposto dagli artt. 31 e ss., l. 28 febbraio 1985 n. 47, il diniego formulato dalla autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico ex l. 308/2004, ha valore vincolante nel procedimento di condono edilizio, impedendo definitivamente il rilascio della concessione edilizia in sanatoria, il cui diniego non richiede una diffusa motivazione, potendosi legittimamente basare anche sul semplice rinvio agli atti acquisiti nel corso del procedimento predetto e formati dall’autorità preposta al vincolo, con conseguente legittimità anche di motivazione per relationem.

Per altro, osserva il Collegio che l’impugnato rigetto di condono edilizio, oltre al richiamo del suddetto diniego paesaggistico, illustra in modo congruo le ragioni ostative alla sanatoria anche sotto il profilo strettamente urbanisticoedilizio, soddisfando pienamente l’onere motivazionale imposto dall’art 3 l.241, risultando l’intervento in questione consistere in nuova costruzione su area vincolata, e ultimata dopo il 10 gennaio 2003 diversamente da quanto dichiarato dalla ricorrente, e comunque successivamente la data del 31 marzo 2003, presupposto di operatività della legge sul condono.

Per i suesposti motivi il ricorso ex art 35 comma 1 lett.b) c.p.a. va dichiarato inammissibile e comunque infondato nel merito.

Le spese seguono la soccombenza, secondo dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile, e comunque infondato.

Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese processuali in favore del Comune di Monopoli, quantificate in complessivi 2.000 euro, oltre agli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Pietro Morea, Presidente

Antonio Pasca, Consigliere

Paolo Amovilli, Referendario, Estensore
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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