Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 25-09-2012) 16-11-2012, n. 44952

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. G.L. ricorre tramite il difensore avv. L. XX avverso l’ordinanza 4-10-2011 del Tribunale di Rimini che aveva dichiarato inammissibili, perchè proposti da soggetti non legittimati, i due atti di appello proposti avverso la sentenza del Giudice di pace della stessa città in data 3-7-2009, con la quale era stato ritenuto responsabile del reato di lesioni in danno di C.B..
2. Il ricorrente si duole di violazione di legge in quanto, con riferimento all’appello a firma dell’avv. Giovanna Olla (che nell’ordinanza era stata ritenuta priva di nomina da parte dell’imputato), il giudice aveva omesso di verificare presso la cancelleria ricevente la regolare ricezione dell’atto (il cancelliere aveva registrato sulla copertina il nome del difensore avv. Olla), quanto all’altro atto di impugnazione, la ritenuta illeggibilità della sottoscrizione era priva di conseguenze in quanto l’atto era stato anticipato via fax dallo studio legale XX e poi depositata da un componente dello studio stesso, avv. Gianluca Turei.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è inammissibile.
Alle puntuali considerazioni del giudice di secondo grado in ordine alla mancanza di prova della legittimazione dei soggetti che avevano presentati i due distinti atti di appello, il ricorrente contrappone argomenti generici, assertivi e comunque manifestamente infondati.
2. Invero l’esame del gravame a firma ritenuta illeggibile, conferma tale valutazione, non certo superabile solo perchè l’atto sarebbe stato anticipato con fax asseritamente proveniente dallo studio legale XX e perchè presentato da un appartenente allo studio stesso, avv. Gianluca Turci, dal momento che la provenienza da tale studio è nel fax a sua volta illeggibile, mentre nulla dimostra che colui che lo aveva depositato, l’avv. Turci, che peraltro non era difensore dell’imputato, nè risultava in possesso di delega al deposito, fosse appartenente a quello studio.
3. Quanto all’appello a firma dell’avv. Olla, il ricorrente, a contrastare l’assunto dell’assenza di nomina del predetto legale da parte del G., si è limitato ad attribuire al giudice di secondo grado inesistenti oneri di verifica circa la regolare ricezione dell’atto, senza peraltro allegare, e tanto meno dimostrare, l’esistenza della nomina.
4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso seguono le statuizioni di cui all’art. 616 cod. proc. pen., determinandosi in Euro 1000, in considerazione della natura delle questioni dedotte, la somma da versare alla Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 25 settembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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