Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 25-09-2012) 16-11-2012, n. 44950

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. S.D. è imputato dei reati di cui agli artt. 612 e 660 cod. pen., commessi in danno della ex fidanzata M.V..

2. Il tribunale di Trapani lo ha ritenuto responsabile dei reati ascritti e la corte d’appello di Palermo ha confermato integralmente la sentenza di primo grado. Propone oggi ricorso per cassazione l’imputato per i seguenti due motivi:

a. violazione dell’art. 606 cod. proc. pen., lett. B ed E; secondo il ricorrente la ritenuta credibilità della persona offesa non è affatto condivisibile, nè si ravvisa la sussistenza del reato di cui all’art. 612 c.p., nella frase "se sarà necessario mi farò mettere in galera per te".

b. Vizio di motivazione con riferimento alla mancata valorizzazione delle contraddizioni, imprecisioni e inesattezze in cui è incorsa la querelante ed erronea valutazione dei riscontri costituiti dalle testimonianze assunte in dibattimento. Prescrizione del reato.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è palesemente infondato; il giudizio di attendibilità del teste persona offesa è svolto dal giudice di appello con una motivazione congrua alla pagina 4 della sentenza e pertanto si sottrae ad ogni censura in questa sede di legittimità, avendo comunque trovato conferma nei riscontri richiamati alla successiva pagina cinque.

2. In ordine alla esistenza del reato di minaccia, è più che evidente il pregiudizio minacciato dall’imputato, dal momento che se la conseguenza dell’azione era la condanna alla reclusione, il fatto che l’imputato si determinava a compiere era certamente contra ius e pure grave. La corte, in ogni caso, ha dato compiuta motivazione della sussistenza di elementi costitutivi del reato alla pagina sei della sentenza, facendo anche riferimento al comportamento materiale dell’imputato in quel contesto.

3. Quanto al secondo motivo di ricorso, esso è palesemente inammissibile in quanto non evidenzia alcun vizio della motivazione, piuttosto sollecita una diversa valutazione del materiale istruttorio per giungere ad una ricostruzione dei fatti alternativa a quella giudiziaria e più conveniente per sè; a tal proposito va ricordato che nel controllo di legittimità, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, nè deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia logica e compatibile con il senso comune;

l’illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, dev’essere, inoltre, percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato di legittimità essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando inlnfluenti le minime incongruenze. In secondo luogo, per la validità della decisione non è necessario che il giudice di merito sviluppi nella motivazione la specifica ed esplicita confutazione della tesi difensiva disattesa, essendo sufficiente, per escludere la ricorrenza del vizio di motivazione, che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della deduzione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa (cfr. sez. 2, n. 24847 del 5 maggio 2009, Polimeni).

4. La censura relativa alla prescrizione del reato è generica ed assolutamente priva di motivazione; in ogni caso la prescrizione si è verificata nel luglio 2011, dopo la sentenza di appello. E l’inammissibilità del ricorso per cassazione (nella specie, per manifesta infondatezza) preclude ogni possibilità sia di far valere sia di rilevare di ufficio l’estinzione del reato per prescrizione (v. Cassazione penale sez. 3^, 08 ottobre 2009, n. 42839).

5. Per questi motivi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con ogni conseguenza in punto spese ed ammenda.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 a favore della cassa delle ammende.

Così deriso in Roma, il 25 settembre 2012.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2012
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *