Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 25-09-2012) 16-11-2012, n. 44949

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. C.V. ricorre tramite il difensore avv. A. XX, avverso la sentenza del Giudice di pace di Pozzuoli in data 7-6-2011, che lo aveva riconosciuto responsabile del reato di lesioni personali in danno della moglie D.R. alla quale con un pugno, dato per motivi di gelosia, aveva determinato trauma contusivo al labbro superiore guaribile in un giorno.
1.1 Il ricorrente, premesso che la lievità della lesione, diagnosticata solo l’indomani, e non rilevata dai carabinieri intervenuti, avrebbe dovuto comportare sentenza di assoluzione ex art. 530 cod. proc. pen., comma 2 deduceva nullità della sentenza per mancanza assoluta della motivazione in merito alla richiesta subordinata di proscioglimento per particolare tenuità del fatto (banale lite tra coniugi, referto di malattia di un solo giorno).

Motivi della decisione

1. Premesso che il rilievo inerente alla mancata assoluzione, peraltro sorretto da argomenti in parte generici, in parte assertivi, non configura un autonomo motivo di impugnazione, si osserva che è fondata la doglianza relativa al mancato esame della richiesta subordinata di proscioglimento per particolare tenuità del fatto D.Lgs. n. 274 del 2000, ex art. 34, esame in effetti del tutto pretermesso dal primo giudice nonostante che dal verbale dell’udienza 7-6-2011, come dimostra l’accesso agli atti imposto dalla natura della questione, la richiesta risultasse ritualmente formulata, tra l’altro in presenza della persona offesa, che nulla opponeva.
2. Nè è possibile dedurre dalla ricostruzione del fatto condivisa in sentenza, elementi aprioristicamente a sfavore della possibilità di ritenere configurato il fatto di particolare tenuità, che, anzi, la predetta ricostruzione, dando conto di una lite tra coniugi nel corso della quale l’imputato procurava alla moglie un trauma contusivo al labbro superiore causa di malattia della durata di un solo giorno, potrebbe deporre piuttosto in senso contrario.
3. La sentenza merita quindi annullamento con rinvio al giudice a quo per esame della richiesta di cui sopra, che sarà effettuato rapportando al fatto concreto la ricorrenza degli indici normativamente indicati, cioè l’esiguità del danno, il grado di colpevolezza, l’occasionalità del fatto (Cass. 34227/2009, 24377/2006).

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Giudice di pace di Pozzuoli per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 25 settembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2012

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