Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 16-07-2012, n. 12131 Segretario comunale o provinciale Carriera inquadramento Dirigenti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 24.2 – 29.7.2010 la Corte d’Appello di Napoli rigettò il gravame proposto da L.M.A. nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica avverso la sentenza di prime cure, che aveva disatteso la richiesta del L.M. – già segretario comunale capo, iscritto alla terza fascia professionale di cui al D.P.R. n. 465 del 1997, art. 12 e successivamente trasferito all’Inps con 9^ qualifica funzionale – diretta ad ottenere la superiore qualifica di 1^ Dirigente. Osservò la Corte territoriale, pur ravvisando, a differenza del primo Giudice, la legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che, con l’inserimento nella ridetta terza fascia professionale, non era stata attribuita al L. M. la qualifica di Segretario Generale di 2A classe, equivalente, secondo lo stesso assunto de ricorrente, alla qualifica di 1^ Dirigente di Pubblica Amministrazione, bensì riconosciuta quella di segretario comunale capo di cui già era in possesso, corrispondete alla 9^ qualifica funzionale; evidenziò inoltre la Corte territoriale che il CCNL dei segretari comunali e provinciali per i quadriennio normativo 1998 – 2001 e per il biennio economico 1998 – 1999, aveva previsto, all’art. 35, comma 2, la conferma degli effetti dei provvedimenti adottati in attuazione del D.P.R. n. 465 del 1997, art. 12 e che le fasce professionali e il sistema di trasposizione in dette fasce contemplato dal suddetto CCNL aveva trovato applicazione dal 16.5.2001, non essendo perciò in vigore all’epoca del trasferimento del L.M. all’Inps a seguito della procedura di mobilità.

Avverso la suddetta sentenza della Corte territoriale, L.M. A. ha proposto ricorso per cassazione fondato su un motivo e illustrato con memoria.

L’intimata Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica non ha svolto attività difensiva.
Motivi della decisione

1. Con l’unico motivo, denunciando violazione di plurime norme di diritto, il ricorrente si duole che la Corte territoriale non abbia riconosciuto che, per effetto del suo inquadramento nella terza fascia professionale, doveva essergli attribuita l’equipollente qualifica di 1^ Dirigente di Pubblica Amministrazione, a pari dei Segretari Generali di 2^ classe con meno di tre anni di anzianità di servizio, inquadrati nella medesima terza fascia.

2. Osserva il Collegio che, a mente del D.P.R. n. 465 del 1997, art. 12, comma 1, lett. c), dovevano essere iscritti nella medesima terza fascia professionale "i segretari capi con nove anni e sei mesi di servizio ed i segretari generali di seconda classe con meno di tre anni di anzianità di servizio nella qualifica".

Il successivo art. 18, comma 11, ha inoltre previsto che "Il funzionario trasferito è collocato nei ruoli della amministrazione ricevente conservando il trattamento economico pensionabile e la qualifica in godimento, ove più favorevole, mediante attribuzione di assegno ad personam, pari alla differenza tra il trattamento economico in godimento e quello previsto per la nuova qualifica, fino al riassorbimento a seguito dei futuri miglioramenti economici.

Ne consegue che ciò che rileva, al fine dell’inquadramento nell’Ente di destinazione, non è l’inserimento nell’una o nell’altra fascia, bensì la qualifica In godimento".

Il previsto inserimento dei segretari capi con nove anni e sei mesi di servizio nella medesima fascia professionale dei segretari generali di 2^ classe con meno di tre anni di anzianità di servizio non contempla d’altra parte l’attribuzione ai primi della superiore qualifica dei secondi, tant’è che, come irretrattabilmente accertato in fatto dalla Corte territoriale, al L.M. era stata mantenuta la qualifica di segretario comunale capo.

Va poi rilevato che, secondo quanto risultante dalla Tabella D – Allegato 4 del D.P.R. n. 749 del 1972 (oggi abrogato ad eccezione delle tabelle A e B), il segretario generale di 2^ classe, ma non il segretario comunale capo, era equiparato, ai fini della determinazione del trattamento economico, al primo dirigente.

Deve quindi convenirsi che la pretesa del ricorrente di vedersi riconosciuta, per effetto del pregresso inserimento nella terza fascia funzionale, la superiore qualifica di primo dirigente è infondata, siccome priva di base normativa.

3. In definitiva il ricorso va respinto.

Non è luogo a provvedere sulle spese, in carenza di attività difensiva della parte intimata.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 6 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *