Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 25-09-2012) 16-11-2012, n. 44947

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. F.G. è stato condannato dal giudice di pace di Macomer per il reato di cui all’art. 635 cod. pen., con sentenza del 13 aprile 2010.

2. Il F. ha proposto appello al tribunale di Oristano, sezione distaccata di Macomer, contro la sentenza di condanna; il Tribunale ha riqualificato l’appello come ricorso per cassazione, posto che contro le sentenze del giudice di pace è ammesso appello solo se vi è impugnazione anche del capo relativo alla condanna al risarcimento del danno.

3. Nel caso di specie non vi è stata l’impugnazione del capo relativo al risarcimento del danno per il semplice motivo che non c’è stata la costituzione di parte civile e quindi manca la relativa statuizione di condanna.

4. Con l’atto di impugnazione il F. censura la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di pace, ritenendo che questi sia incorso in un evidente errore nella individuazione della proprietà della porzione di terreno su cui è stata realizzata la scala di accesso alle abitazioni delle parti. Sarebbe poi carente l’elemento soggettivo, consistente nella coscienza e volontà di danneggiamento, avendo l’imputato agito in maniera involontaria e inconsapevole. In ultima analisi chiede l’applicazione delle circostanze attenuanti di cui all’art. 62, n. 2 e art. 62 c.p., n. 4, per avere agito in stato di ira determinato da un fatto ingiusto altrui e per aver cagionato alla persona offesa un danno patrimoniale di speciale tenuità.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è inammissibile in quanto generico e non autosufficiente; ricorrente non evidenzia alcun vizio di legittimità, ma sollecita una diversa valutazione del materiale istruttorio e chiede a questa corte di operare delle valutazioni sulla pena che sono riservate al giudice di merito.

2. La richiesta di applicazione delle attenuanti di cui all’art. 62, n. 2 e art. 62 c.p., n. 4 si fonda su elementi di fatto (l’avere agito in stato di ira determinato da un fatto ingiusto altrui e l’aver cagionato alla persona offesa un danno patrimoniale di speciale tenuità) che non possono essere oggetto di accertamento in questa sede. Si rileva, in ogni caso, che dalle conclusioni riportate nella sentenza del giudice di pace non risulta che la difesa abbia invocato la concessione delle attenuanti; in tal caso non sussiste alcun obbligo del giudice di pronunciarsi in merito, tantopiù che l’obbligo di motivazione in materia di circostanze attenuanti generiche qualifica la decisione circa la sussistenza delle condizioni per concederle e non anche la decisione opposta (cfr. sez. 2, n. 38383 del 10/07/2009, Squillace).

3. Per questi motivi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con ogni conseguenza in punto spese ed ammenda.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 a favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 25 settembre 2012.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2012

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