T.A.R. Sardegna Cagliari Sez. I, Sent., 14-01-2011, n. 30

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Espone la ricorrente di essere proprietaria di una azienda agricola. Nell’ambito delle iniziative volte alla differenziazione della produzione, in data 8.01.2010 la F.D.M. ha presentato al SUAP del Comune di Pula una domanda di autorizzazione per una iniziativa agricola che prevede coltivazioni in un complesso serricolo fotovoltaico. L’impianto fotovoltaico avrà una capacità produttiva di 4,13 Mw.

Il SUAP del Comune di Pula, a verbale della conferenza di servizi del 19.02.2010 ha espresso parere favorevole esclusivamente per la parte di intervento qualificabile come opere di miglioramento fondiario, rimettendo gli atti – per quanto riguarda la c.d. Autorizzazione unica di cui all’art. 12 comma 3 d.lgs. 387/2003, alla Regione, assessorato dell’Industria, servizio energia.

Il 12.03.2010, la Giunta regionale della Sardegna approvava la delibera 10/3.

Con domanda del 30.04.2010, la società ricorrente ha presentato l’istanza di autorizzazione unica.

A dire della ricorrente, la citata delibera contiene una serie di disposizioni che appaiono immediatamente lesive e preclusive o limitative dei suoi interessi.

Avverso la deliberazione sopra citata insorgeva, quindi, deducendo articolate censure di seguito sintetizzabili:

violazione dell’art. 12 comma 3 del d.lgs. 387 del 2003, violazione del principio di doverosità dell’azione amministrativa di cui all’art. 3 L.R. 40 del 1990;

eccesso di potere per illogicità /o inattendibilità delle operazioni tecniche, violazione della libertà di iniziativa economica;

eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà e/o di inattendibilità delle operazioni tecniche quanto a criterio scelto e a procedimento applicativo sotto diversi profili;

difetto assoluto di attribuzione;

violazione dell’art. 12 comma 3 e 4 d.lgs. 387 del 2003 sia in punto di unicità di procedimento e di autorizzazione sia in punto di modifica del termine finale, unico, di 180 gg., sancito in legge, con un atto di indirizzo tecnico – operativo quali le linee guida;

violazione di legge;

violazione del principio di economicità e violazione dell’art. 14 e ss. L. 242 del 1990.

Concludeva per l’accoglimento del ricorso con conseguente annullamento degli atti impugnati previa concessione di idonea misura cautelare.

Si costituiva la Regione Sardegna chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla camera di consiglio del 16 giugno 2010 la domanda cautelare veniva rigettata.

In data 1.10.2010 le difese della ricorrente e della Regione depositavano memorie.

Alla udienza pubblica del 13.10.2010 il ricorso veniva trattenuto per la decisione.
Motivi della decisione

Il Collegio non può che rilevare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse accogliendo l’eccezione in tal senso proposta dalla difesa regionale.

E’ agevole puntualizzare che tutte le censure dedotte dalla ricorrente investono talune disposizioni delle linee guida allegate alla delibera 10/3 del 12.03.2010. Sennonché tali linee guida sono state integralmente sostituite dalle linee guida allegate alla delibera 25/40 dell’1.07.2010.

Il punto 11 del dispositivo della delibera 25/40 recita: "di riapprovare le allegate linee guida, che del presente atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale, da intendersi sostitutive delle Linee guida approvate con la delibera G.R. n. 10/3 del 12.03.2010 e di renderle note mediante pubblicazione nel BURAS".

La ricorrente ha omesso di impugnare la nuova delibera con le allegate disposizioni, delibera peraltro, non meramente ricognitiva delle disposizioni contenute in quella precedente ma integrativa e modificativa.

E’ quindi chiara e certa l’inutilità della pronuncia richiesta a questo Giudice che, anche in caso di accoglimento, non scalfirebbe le disposizioni contenute nella delibera 25/40 che rimarrebbero in vita e che pertanto avrebbero dovuto essere state oggetto di apposita impugnazione.

La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse al ricorso certifica che nessun effetto utile può essere conseguito dal ricorrente con l’accoglimento del ricorso (cfr.: Cons. Stato, Ad. Plen., 29/01/2003, n.1) circostanza, questa, che si verifica anche quando l’amministrazione adotta nelle more del giudizio un nuovo provvedimento, che fissi un nuovo assetto degli interessi, sicché gli interessi in gioco risultano regolati dal nuovo atto, e l’eliminazione giurisdizionale di quello impugnato non sarebbe di alcuna utilità (Cons. Stato, sez. VI, 31/07/2003, n.4440).

In tal senso va dichiarato improcedibile, per sopravvenuta carenza dell’interesse azionato, il ricorso giurisdizionale rivolto avverso un atto ritenuto lesivo, quando l’amministrazione dopo l’instaurazione del giudizio, emani sul medesimo affare un altro provvedimento non satisfattivo, sostitutivo del primo perché, in tal caso, l’eventuale annullamento del primo atto non attribuirebbe al ricorrente alcuna utilità. Nel caso sottoposto all’attenzione del Collegio, è del tutto chiaro che le disposizioni ritenute lesive dal ricorrente (in disparte la questione della mancanza di qualunque atto applicativo) sono riprese dal nuovo provvedimento.

L’eventuale annullamento del primo non avrebbe effetti sul secondo.

In questa situazione, il collegio prende atto della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso originario proposto avverso talune disposizioni di cui alle linee guida allegate alla delibera 10/3 del 12.03.2010 sostituite integralmente dalla delibera 25/40 del 12.03.2010.

La natura della controversia e la peculiarità della vicenda giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Aldo Ravalli, Presidente

Alessandro Maggio, Consigliere

Gianluca Rovelli, Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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