Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 16-07-2012, n. 12126 Licenziamento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso al Tribunale di Torre Annunziata, N.G. esponeva di essere stato assunto in data 16 luglio 1998 come impiegato di 7 livello del c.c.n.l. XX per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di igiene e smaltimento rifiuti, espurgo pozzi neri e simili, dalla S.p.A. Castellamare di Stabia Multiservizi; di aver successivamente ottenuto dapprima il riconoscimento della qualifica di quadro, poi la promozione a dirigente, anche se alla nomina non seguì il conferimento di nessun potere dirigenziale, non essendogli stata riconosciuta alcuna autonomia e discrezionalità nel prendere decisioni, adottate direttamente dall’amministratore delegato o dal presidente; che la sua nomina a dirigente doveva ritenersi nulla in quanto mero espediente utilizzato dalla società per licenziarlo senza la garanzia della stabilità reale del posto di lavoro.
Tanto premesso, chiedeva al giudice adito di dichiarare nullo e/o inefficace il licenziamento intimatogli il 23 maggio 2002, con tutte le conseguenze previste dalla L. n. 300 del 1970, art. 18 o, in subordine, che il recesso datoriale venisse dichiarato ingiustificato, con condanna della società all’indennità supplementare prevista dal c.c.n.l. citato nella misura massima di 18 mensilità.
Si costituiva la società resistendo alla domanda, di cui chiedeva il rigetto.
Con sentenza del 26 ottobre 2005 il Tribunale di Torre Annunziata rigettava il ricorso, ritenendo, alla stregua dell’istruttoria svolta, che la nomina a dirigente del N. fosse effettiva ed il licenziamento intimatogli legittimo, vertendosi nell’ambito della libera recedibilità e risultando inoltre il recesso determinato da reali ragioni di carattere tecnico ed organizzativo, ciò che escludeva il suo diritto all’indennità supplementare.
Avverso tale decisione proponeva appello il lavoratore, lamentando che erroneamente il Tribunale ritenne effettiva e non fittizia la sua qualifica dirigenziale, sol perchè gli era stata affidata la gestione del personale operaio in strada, dei mezzi ed attrezzature aziendali, circostanza inidonea a consentire al giudicante di effettuare il dovuto confronto tra le mansioni svolte e la declaratoria contrattuale al fine di consentire l’effettiva operazione di inquadramento del ricorrente nella figura dirigenziale.
Si doleva di non aver mai espletato effettive mansioni dirigenziali che, in base alla declaratoria contrattuale collettiva, la Suprema Corte aveva definito come tali da poter qualificare il lavoratore quale alter ego dell’imprenditore, per l’autonomia e discrezionalità di poteri, tali da poter determinare e promuovere la politica economica ed aziendale.
Deduceva che l’unico vero dirigente era il direttore generale della società.
Che non era condivisibile l’affermazione del primo giudice secondo la quale il conferimento dei poteri dirigenziali sarebbe stata provata dalla documentazione in atti, neppure indicando specificamente i documenti presi in considerazione a tal fine, onde consentire un’adeguata difesa del ricorrente, trattandosi peraltro di semplici comunicazioni di servizio del tutto irrilevanti ai fini di causa.
Deduceva che egli doveva essere qualificato uno pseudo-dirigente, cui era quindi applicabile la disciplina vincolistica sui licenziamenti.
Radicatosi il contraddittorio, la Corte d’appello di Napoli, con sentenza depositata il 22 agosto 2009, rigettava il gravame.
Pur ritenendo, sulla base delle emergenze istruttorie, che il N. non potesse effettivamente qualificarsi dirigente, la Corte territoriale riteneva sussistere un giustificato motivo di licenziamento, posto che le mansioni di responsabile tecnico operativo, adibito all’organizzazione di uomini e mezzi per lo svolgimento del servizio di raccolta dei rifiuti, vennero in larga parte soppresse mediante l’affidamento ad un consulente esterno e per il resto redistribuite.
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il N., affidato a tre motivi, poi illustrati con memoria.
Resiste la società Castellamare di Stabia Multiservizi s.p.a. con controricorso, contenente ricorso incidentale condizionato, cui resiste il lavoratore con controricorso.

Motivi della decisione

I ricorsi avverso la medesima sentenza debbono essere riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c..
1. Deve quindi pregiudizialmente respingersi l’eccezione di inammissibilità del ricorso principale, sollevata dalla società, per essere stato notificato il 23 agosto 2010, mentre la sentenza impugnata venne depositata il 22 agosto 2009. Ed invero risulta che l’atto venne avviato per la notifica il 20 agosto, risultando così irrilevante la successiva data di pervenimento alla controparte (C.Cost. n. 477 del 2002).
2. Con il primo motivo il ricorrente principale denuncia contraddittorietà della motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, comportante la violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto della L. n. 604 del 1966, artt. 3 e 5 e della L. n. 300 del 1970, art. 18.
Lamentava il N. che la stessa società datrice di lavoro lo aveva licenziato per la soppressione della posizione dirigenziale che gli era stata attribuita e delle relative mansioni; che la Corte di merito aveva escluso che egli potesse qualificarsi dirigente, sicchè contraddittoriamente non aveva disposto la sua reintegrazione nel posto di lavoro con la qualifica di quadro, con le ulteriori conseguenze di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 18.
3. Con il secondo motivo il ricorrente principale denuncia insufficiente e comunque contraddittoria motivazione su ulteriori fatti controversi e decisivi per il giudizio, comportanti la violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto della L. n. 604 del 1966, artt. 3 e 5 e della L. n. 300 del 1970, art. 18. Si doleva in particolare che la Corte territoriale, in contrasto col principio della immodificabilità delle ragioni del licenziamento, aveva ritenuto giustificato il recesso in base a fatti diversi, e cioè una pretesa riorganizzazione aziendale che prevedeva la soppressione delle mansioni a lui attribuite, con affidamento delle stesse ad un consulente esterno e redistribuzione per il resto delle sue mansioni, circostanze, peraltro, che la società non aveva neppure dimostrato, come sarebbe stato suo obbligo in base alla L. n. 604 del 1966, art. 5 e come era comunque emerso dall’attività istruttoria espletata, da cui pure risultava che la società, dopo il suo licenziamento, aveva assunto un nuovo dipendente cui erano state assegnate le mansioni svolte da esso ricorrente.
4. Con il terzo motivo il N. denuncia nuovamente una omessa ed insufficiente motivazione su ulteriori fatti controversi e decisivi per il giudizio, comportanti la violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto della L. n. 604 del 1966, artt. 3 e 5 e della L. n. 300 del 1970, art. 18.
Lamenta il ricorrente principale che era onere della società dimostrare, anche in caso di soppressione del posto di lavoro assegnato al dipendente licenziato, oltre all’effettività della stessa, anche l’esistenza del nesso causale con il licenziamento ed inoltre l’impossibilità di utilizzare il lavoratore in altre mansioni compatibili, circostanze queste non esaminate dalla Corte di merito.
5. I motivi, che per la loro connessione possono essere congiuntamente esaminati, risultano fondati nei sensi di cui alla presente motivazione.
La Corte partenopea, invero, pur ritenendo fittizia la qualifica dirigenziale attribuita al N., accertò, sulla base delle risultanze istruttorie, che la posizione lavorativa dello stesso era stata soppressa, sicchè il licenziamento risultava giustificato anche ai sensi della legislazione vincolistica.
La valutazione del giudice di merito si fonda tuttavia essenzialmente su taluni documenti formati dalla stessa società datrice di lavoro (verbale del consiglio di amministrazione del 18 aprile 2002 ed il "Piano Ottimale di Sviluppo Strategico Industriale"), ove viene evidenziato che quel che risultava in esubero era la posizione di un ulteriore dirigente (in tesi lo stesso N., all’epoca così inquadrato), essendo in stato di avanzata definizione l’affidamento ad un consulente esterno delle relative funzioni dirigenziali (pagg.
9-10 sentenza impugnata).
Al fine dunque di valutare l’effettiva soppressione delle mansioni affidate al N., la Corte, dopo aver escluso che questi potesse qualificarsi dirigente, ha verificato unicamente il venir meno della posizione dirigenziale a questo attribuita, pur evidenziando che dal Piano di sviluppo industriale emergeva la necessità della permanenza delle figure del "responsabile tecnico" e del responsabile dei servizi" (pag. 10 sentenza impugnata).
La Corte di merito, pertanto, per un verso motiva la soppressione del posto di lavoro, e dunque un giustificato motivo oggettivo di licenziamento dell’acclarato non dirigente N., con la necessità di soppressione di un posto di dirigente, dall’altro evidenzia che le mansioni di responsabile tecnico a lui assegnate permanevano nell’organigramma aziendale.
A riprova della insanabile contraddittorietà della motivazione, deve rimarcarsi che la stessa Corte di merito ha accertato che le funzioni affidate ad un consulente esterno, come sopra visto, avevano natura dirigenziale, tanto da essere poi state assegnate al "direttore Generale S., avendo la Camera di Commercio, su ricorso di quest’ultimo, rivisto la sua erronea valutazione secondo la quale lo stesso non avrebbe avuto i requisiti per ricoprire tale funzione" (pag. 11 sentenza impugnata).
La motivazione circa l’effettiva soppressione del posto di lavoro non dirigenziale ricoperto dal N. risulta pertanto insanabilmente contraddittoria.
Alla luce delle considerazioni svolte risulta carente anche la motivazione della sentenza impugnata circa la possibilità di adibire il ricorrente in altre mansioni equivalenti.
6. Ciò basta per la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio ad altro giudice, in dispositivo indicato, per l’ulteriore esame della controversia alla luce delle considerazioni svolte.
L’accoglimento del ricorso principale comporta l’assorbimento di quello incidentale condizionato.
Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese, ivi comprese quelle del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi. Accoglie il ricorso principale e dichiara assorbito quello incidentale. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 16 maggio 2012.
Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2012

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