Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 16-07-2012, n. 12120 Contributi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza dell’8 maggio 2007, la Corte d’Appello di Firenze accoglieva parzialmente il gravame svolto dall’INPS contro la sentenza di primo grado che, in accoglimento delle opposizioni avverso il decreto ingiuntivo e l’ordinanza-ingiunzione, aveva respinto ogni pretesa contributiva e sanzionatoria avanzata dall’INPS nei confronti di G.F., per il periodo maggio 1994-luglio 1997, quale armatore di motobarca.

2. La Corte territoriale puntualizzava che:

– G.F. contestava la pretesa contributiva e sanzionatoria dell’INPS deducendo di essere stato, nel periodo in contestazione, socio di una cooperativa di pescatori, tramite la quale aveva pagato i contributi IVS previsti dalla L. n. 250 del 1958 per i pescatori esercenti l’attività di piccola pesca costiera, fluviale e lacuale dovendo ritenersi, quale esercente la piccola costiera, soggetto alla predetta L. n. 250 e non alla L. n. 413 del 1984, che disciplina l’assicurazione IVS per gli addetti alle grandi imbarcazioni, adibite al trasporto di merci e persone;

– il primo giudice riconosceva all’imbarcazione in contestazione le caratteristiche di piccolo galleggiante adibito alla piccola pesca costiera e l’assoggettamento del relativo personale alla L. n. 250 e che il G., socio di una cooperativa, aveva pagato tramite questa i contributi dovuti.

3. A sostegno del decisum la corte di merito riteneva che:

– la pretesa contributiva ineriva ai soli periodi di imbarco del natante, con esclusione dei periodi di disarmo e dei periodi in cui G. aveva operato separatamente quale socio e dipendente di una cooperativa, e trovava fondamento nella documentazione di bordo (i ruolini di equipaggio per navi minori) attestante il lavoro del personale marittimo;

– la predetta documentazione aveva valore privilegiato onde non rivestivano significato probatorio le contrarie e generiche risultanze testimoniali sui brevi periodi di disarmo della motobarca e relative a non documentati passaggi di proprietà della motobarca medesima;

– non ricorrevano i presupposti per l’applicazione della L. n. 250 del 1958 relativamente all’esercizio della pesca in modo prevalente e professionale, sia per non essere il G. iscritto nei relativi elenchi, sia per non avere nè il predetto G., nè i suoi dipendenti imbarcati, alcuna posizione previdenziale come pescatori autonomi;

– in definitiva, la sola contribuzione da escludere, perchè non dovuta, era relativa al G., proprietario ed armatore, per il quale mancava la qualifica di lavoratore imbarcato.

4. Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale, G. F. ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi.

L’INPS ha resistito con controricorso, eccependo altresì l’inammissibilità del ricorso.
Motivi della decisione

5. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 250 del 1958, per aver la corte territoriale disatteso tutta la documentazione prodotta, in particolare il ruolino d’equipaggio e la nota dell’Ufficio Circondariale marittimo di (OMISSIS), tesa a dimostrare l’applicazione della cit. L. n. 250 che disciplina la piccola pesca costiera. Assume, inoltre, il ricorrente che dalla sentenza non si comprenderebbe in base a quale disciplina siano dovuti i contributi reclamati dall’INPS (per gli addetti alla navigazione o per gli addetti alla piccola pesca costiera). Il motivo si conclude con la formulazione del quesito di diritto.

6. La censura, per come formulata, non può essere esaminata in questa sede di legittimità.

7. In tema di ricorso per Cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e, quindi, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa (di qui la funzione di assicurare l’uniforme interpretazione della legge assegnata alla Corte di cassazione dall’art. 65 ord. giud.); viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e impinge nella tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione.

8. Lo scrimine tra l’una e l’altra ipotesi – violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta – è segnato, in modo evidente, dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (ex multis, Cass. 15499/04, 16312/05, 10127/06 e 4178/07 7394 del 2010).

9. Nella specie il ricorrente deduce l’erronea applicazione della legge in ragione della non condivisa valutazione delle risultanze di causa, tant’è vero che assume, appunto, che "tutta la documentazione prodotta dimostra il contrario dell’affermazione del giudice d’appello", vale a dire l’insussistenza di alcuna prova dei presupposti per l’applicazione della disciplina della piccola pesca costiera.

10. Con il secondo motivo di ricorso è denunciata omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, per non aver la corte territoriale valutato attentamente il materiale probatorio in relazione ai periodi di effettivo imbarco dei lavoratori, valorizzato le testimonianze acquisite e per aver, infine, chiesto all’INPS di indicare il credito vantato contravvenendo alle regole che informano l’onere della prova nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Il motivo si conclude con la formulazione di un articolato momento di sintesi.

11. Il motivo è inammissibile.

12. Osserva il Collegio che allorchè nel ricorso per cassazione si lamenti un vizio di motivazione della sentenza impugnata in merito ad un fatto controverso, l’onere di indicare chiaramente tale fatto ovvero le ragioni per le quali la motivazione è insufficiente, imposto dall’art. 366-bis c.p.c. (introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006 e in vigore fino al 4 luglio 2009), applicabile ratione temporis, deve ritenersi assolto non già e non solo illustrando il relativo motivo di ricorso, ma formulando, al termine di esso, un’indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un quid pluris rispetto all’illustrazione del motivo, e che consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso (in argomento, ex multis, Cass. 27680/2009, 8897/2008; SU 20603/2007).

13. Il motivo è, nella specie, corredato di un momento di sintesi finale recante l’enunciazione di molteplici indicazioni in fatto espressione di una congerie di doglianze inerenti alla valutazione del materiale probatorio ed altresì da affermazioni meramente generiche ed assertive avulse dalla stretta ineranza del momento di sintesi alla censura di vizio della motivazione della sentenza impugnata.

14. Ma in ogni caso, e prescindendo dall’inammissibile riesame del merito sollecitato dal ricorrente, il motivo si fonda su risultanze documentali (fra l’altro, ruolino di equipaggio per navi minori, lettera della Capitaneria di porto) e testimoniali senza che detti documenti risultino allegati al ricorso ed il contenuto delle deposizioni testimoniali sia stato trascritto nel ricorso onde consentire alla Corte di legittimità di saggiarne la decisività.

15. Secondo la giurisprudenza, anche a Sezioni Unite, di questa Corte, a seguito della riforma ad opera del D.Lgs. n. 40 del 2006, il novellato art. 366 c.p.c., n. 6, oltre a richiedere la "specifica" indicazione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento, pur individuato in ricorso, risulti prodotto; tale specifica indicazione, quando riguardi un documento prodotto in giudizio, postula che si individui dove sia stato prodotto nelle fasi di merito e, in ragione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, anche che esso sia prodotto in sede di legittimità (cfr, ex plurimis, Cass., SU, n. 28547/2008;

Cass., n. 20535/2009).

16. La giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte ha ulteriormente ritenuto che la previsione di cui al ricordato art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, deve ritenersi soddisfatta, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo di parte, anche mediante la produzione del fascicolo nel quale siano contenuti gli atti e i documenti su cui il ricorso si fonda, ferma in ogni caso l’esigenza di specifica indicazione, a pena di inammissibilità ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6, degli atti, dei documenti e dei dati necessari al reperimento degli stessi (cfr., Cass., SU, n. 22726/2011).

17. Il ricorrente non ha adempiuto a tali oneri poichè non ha in alcun modo fornito nel ricorso la specifica indicazione dei dati necessari al reperimento dei documenti su cui si fonda il motivo.

18. Infine, quanto all’erronea valutazione delle risultanze testimoniali, va ribadito che, in sede di legittimità, denunciando il difetto di motivazione sulla valutazione delle risultanze probatorie la parte deve altresì assolvere l’onere di indicare specificamente le circostanze oggetto della prova ed erroneamente interpretate dal giudice di merito, provvedendo alla loro trascrizione, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare, e, quindi, delle prove stesse, che, per il principio dell’autosufficienza del ricorso per cassazione, la Corte di Cassazione deve essere in grado di compiere sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative (ex multis, Cass. 17915/2010).

19. In definitiva, il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 40,00 per esborsi, Euro 2.000,00 per onorari, oltre IVA, CPA e spese generali.

Così deciso in Roma, il 2 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2012

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