Cass. pen. Sez. feriale, Sent., (ud. 06-09-2012) 16-11-2012, n. 44869

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ritenuto che con sentenza del 12 dicembre 2011, il Tribunale di Campobasso ha applicato a C.M., riconosciuta l’attenuante del fatto lieve di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 la pena concordata con il pubblico ministero, nella misura di un anno di reclusione ed Euro 2.000 di multa, per detenzione illecita a fini di spaccio di sostanza stupefacente di tipo hashish (un panetto di gr.

97, detenuto nella tasca del giubbino e, alla vista degli agenti di p.g., gettato sotto il sedile anteriore dell’auto, nella quale si trovava come passeggero) ed un involucro di cellophan sigillato contenente gr. 3 di hashish, nonchè gr. 1 di marijuana, fatto accertato in (OMISSIS); che avverso la sentenza l’imputato, per mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione chiedendo l’annullamento lamentando la erronea applicazione di legge penale (ex art. 606 c.p.p., lett. b)) per il mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p., in quanto non sussisterebbero elementi certi di responsabilità, attesa la presenza nell’autovettura controllata di altri due giovani che furono identificati e per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, attesa la giovane età del ricorrente e la inconsistenza dei precedenti penali;

Considerato che i motivi di ricorsi proposto dall’imputato risultano manifestamente infondati, in quanto il ricorrente non ha neppure indicato in maniera specifica quali sono le risultanze delle indagini preliminari dalle quali emergerebbe l’assoluta inidoneità degli elementi di accusa a suo carico e la sussistenza, invece, di elementi dimostrativi dell’estraneità di esso imputato al fatto contestato, limitandosi a dolersi genericamente circa la mancanza di prova di colpevolezza per la compresenza di altre persone nell’auto in occasione del controllo di polizia e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui all’art. 62 bis c.p.;

che è principio pacifico in giurisprudenza (per tutte, Sez. 3, n. 1693 del 1/6/2000, Rv. 216583) che, nel giudizio definito ai sensi dell’art. 444 c.p.p., è inammissibile, per genericità, l’impugnazione nella quale sia stata lamentata la mancata verifica o comunque l’omissione di motivazione in ordine alla sussistenza di cause di non punibilità, quando la censura non sia accompagnata dalla indicazione specifica delle ragioni che avrebbero dovuto imporre al giudice l’assoluzione o il proscioglimento ex art. 129 c.p.p.;

che infatti nell’ipotesi di impugnazione di una decisione assunta in conformità alla richiesta formulata dalla parte secondo lo schema procedimentale previsto dall’art. 444 c.p.p., l’esigenza di specificità delle censure deve ritenersi più pregnante rispetto ad ipotesi di diversa conclusione del giudizio, dato che la censura sul provvedimento che abbia accolto la richiesta dell’impugnante deve impegnarsi a demolire, prima di tutto, proprio quanto richiesto dalla stessa parte (Sez. Unite, n. 11493 del 24/6/1998, Rv. 211468);

che la sentenza impugnata ha fornito esaustiva motivazione in ordine agli elementi acquisiti a carico dell’imputato ed alla qualificazione del fatto, nonchè all’insussistenza delle condizioni per addivenire ad una pronuncia di proscioglimento, nonchè al riconoscimento della circostanza di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5, T.U. stup. che in conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente, ex art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali e della somma di millecinquecento Euro in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di mille e cinquecento Euro in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 6 settembre 2012.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2012

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