Cass. pen. Sez. feriale, Sent., (ud. 06-09-2012) 16-11-2012, n. 44868

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

– che con il decreto di cui in epigrafe fu accolta la richiesta di archiviazione degli atti del procedimento instaurato, su denuncia – querela di S.V., nei confronti di D.F.;

– che avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, il S., denunciando violazione di legge per non essere stato adempiuto al disposto di cui all’art. 408 c.p.p., comma 2, pur avendo esso S. a suo tempo espresso, in calce all’atto di denuncia – querela, la volontà di essere informato della eventuale richiesta di archiviazione.
Motivi della decisione

– che il ricorso appare meritevole di accoglimento, risultando in effetti comprovata la denunciata violazione di legge, senza che al riguardo possa assumere rilievo il fatto, pure documentato in atti, che il decreto impugnato, di cui va comunque dichiarata la nullità, sia stato successivamente oggetto, in data 9 maggio 2012, di una anomala pronuncia di revoca, da parte dello stesso giudice che lo aveva emesso.
P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio il decreto di archiviazione emesso il 13 aprile 2012 dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Bari e dispone la trasmissione degli atti all’ufficio GIP del medesimo tribunale per l’ulteriore corso.

Così deciso in Roma, il 6 settembre 2012.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2012
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