Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 16-07-2012, n. 12117 Licenziamento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso al Tribunale di Torino O.B. evocava in giudizio l’AMIAT s.p.a. esponendo di avere lavorato alle dipendenze della società convenuta con qualifica operaia; di essere stato dichiarato inidoneo alle mansioni a seguito di visita medica collegiale, sicchè l’azienda gli aveva comunicato l’intenzione di risolvere il rapporto ai sensi dell’art. 40, comma 7, del CCNL Aziende Municipalizzate di Igiene Urbana; di avere chiesto di essere mantenuto in servizio in mansioni confacenti, ai sensi del comma 8 del citato art. 40; di avergli l’azienda offerto mansioni alternative che non aveva accettato; di avere l’azienda dato seguito al licenziamento senza il riconoscimento dell’una tantum prevista dal medesimo art. 40. Affermava il proprio diritto a percepire tale somma e chiedeva pertanto la condanna della società convenuta al pagamento delle somme indicate a tale titolo nelle conclusioni del ricorso.

Costituendosi in giudizio, l’AMIAT s.p.a. contestava il fondamento delle domande, chiedendone il rigetto.

Con sentenza del 23.9 – 25.10.2004 il Tribunale adito respingeva il ricorso. Avverso tale decisione proponeva appello, il soccombente lavoratore, chiedendone la riforma. L’appellata, costituitasi, resisteva al gravame.

Con sentenza del 3 aprile-9 maggio 2007, l’adita Corte d’appello di Torino rigettava l’impugnazione.

A sostegno della decisione osservava che, essendo la finalità della previsione dell’una tantum , prevista dall’art. 40 del CCNL, quella di evitare che per l’azienda fosse più conveniente non reperire collocazioni alternative, tale finalità portava ad escludere che l’una tantum potesse essere stata contemporaneamente prevista anche nell’ipotesi opposta in cui, dopo il rinvenimento di una collocazione alternativa confacente alla residua idoneità del lavoratore, questi – come nella specie- rifiutasse l’offerta.

Per la cassazione di tale pronuncia ricorre l’ O. con due motivi.

Resiste l’AMIAT con controricorso.
Motivi della decisione

1.- Con primo motivo il ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. e art. 420 c.p.c., commi 4 e 5, nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), lamenta che la Corte d’appello, oltre ad interpretare erroneamente la disciplina contrattuale collettiva, avrebbe dovuto ammettere la prova richiesta diretta a dimostrare che l’azienda non aveva rispettato la procedura prevista dall’art. 40 del c.c.n.l. per i dipendenti da aziende municipalizzate di igiene urbana. Formulava il prescritto quesito di diritto.

2. – Con secondo motivo il ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione, senza altra specificazione, lamenta l’erronea interpretazione del c.c.n.l. di categoria, formulando un quesito di diritto nel quale riproduce l’art. 40 c.p.c., commi 11 e 4, chiedendo se tale disciplina debba essere o meno interpretata nel senso che al lavoratore inidoneo alla mansione, ma idoneo ad altra collocazione lavorativa, spetti l’una tantum qualora egli abbia richiesto ed ottenuto la procedura di riallocazione, essendo del tutto indifferente il suo rifiuto alla nuova mansione proposta.

3. – I due motivi, che, stante la loro connessione, possono essere congiuntamente trattati, risultano in parte inammissibili e per il resto infondati, così come ritenuto da questa Corte in analoga controversia (cfr. Cass. n. 8065/2011).

Essi si basano su di una lamentata erronea interpretazione del c.c.n.l. di categoria, senza che questo sia stato prodotto integralmente.

Deve al riguardo osservarsi che il mancato deposito per intero del c.c.n.l. risulta in contrasto con i canoni di ermeneutica contrattuale dettati dall’art. 1362 c.c. e segg. e, in ispecie, con la regola prevista dall’art. 1363 c.c., atteso che la mancanza del testo integrale del contratto collettivo non consente di escludere che in altre parti dello stesso vi siano disposizioni indirettamente rilevanti per l’interpretazione esaustiva della questioni, (Cass. n. 15495 del 2009).

Come, ancor più′ precisamente, osservato da Cass. 30 dicembre 2009 n. 27876, l’onere di depositare il testo integrale dei contratti collettivi di diritto privato, previsto a pena di improcedibilità del ricorso per cassazione dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, non è limitato al procedimento di accertamento pregiudiziale sull’efficacia, validità ed interpretazione dei contratti e accordi collettivi nazionali di cui all’art. 420 bis c.p.c., ma si estende al ricorso ordinario ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, avuto riguardo alla necessità che la S.C. sia messa in condizione di valutare la portata delle singole clausole contrattuali alla luce della complessiva pattuizione, e dovendosi ritenere pregiudicata la funzione nomofilattica della S.C. ove l’interpretazione delle norme collettive dovesse essere limitata alle sole clausole contrattuali esaminate nei gradi di merito. In tal senso si sono poi espresse le sezioni unite di questa Corte (Cass. Sez. un. 23 settembre 2010 n. 20075).

Il principio è strettamente connesso a quello dell’autosufficienza del ricorso, in base al quale il ricorso per cassazione deve contenere in sè tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito ed, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi od atti attinenti al pregresso giudizio di merito (ex plurimis Cass. n. 12362 del 2006).

La mancata produzione per intero del c.c.n.l. si riverbera anche sulla doglianza relativa alla mancata ammissione delle prove testimoniali, di cui il ricorrente pur riproduce integralmente i capitoli formulati, posto che essi sarebbero diretti a dimostrare che la procedura contrattualmente prevista per il caso di parziale inidoneità al lavoro non sarebbe stata nella specie rispettata, mancando tuttavia l’elemento di comparazione (il testo integrale del c.c.n.l.).

La Corte ritiene di dover aggiungere che la prova richiesta circa la irregolarità della procedura di cui all’art. 40, contrasta con la tesi prospettata, per cui al lavoratore inidoneo alla mansione, ma idoneo ad altra collocazione lavorativa, spetterebbe l’una tantum alla sola condizione che egli abbia richiesto ed ottenuto la procedura di riallocazione, essendo del tutto indifferente il suo rifiuto alla nuova mansione proposta (ed afortiori la regolarità della procedura).

4. -Il ricorso deve essere pertanto respinto.

Le spese di causa seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 30,00 oltre Euro 2.000,00 per onorari ed oltre spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 2 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2012

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