Cass. pen. Sez. feriale, Sent., (ud. 06-09-2012) 16-11-2012, n. 44866

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ritenuto che con sentenza del 9 gennaio 2012, il Tribunale di Venezia ha applicato a J.M. e D.G.P., riconosciute ad entrambi le circostanze attenuanti generiche, la pene concordate con il pubblico ministero nella misura così dettagliata:

– Lo J., mesi tre di reclusione per il reato di cui agli artt. 337, 582 e 585 c.p., in relazione all’art. 576 c.p., n. 1, perchè usava violenza consistita nel forzare il posto di blocco e nello speronare l’auto dei militari e successivamente nel colpirli con spinte e calci per opporsi agli stessi, mentre nell’esercizio delle loro funzioni cercavano di fermare ed identificare esso imputato e la D.G., cagionando ai quattro militari lesioni personali giudicate guaribili tra i quindici e i venti giorni;

– lo J., anni tre di reclusione ed Euro 14.000 di multa e la D.G. anni due e mesi dieci di reclusione ed Euro 14.000 di multa, per il reato di cui all’art. 110 c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 perchè, in concorso tra loro, detenevano a fini di spaccio grammi 2.020,80 di sostanza stupefacente di tipo hashish, occultata all’interno dell’autovettura targata (OMISSIS); fatti accertati in (OMISSIS);

che avverso la sentenza, l’imputato J., per mezzo del proprio difensore, ha presentato ricorso per cassazione chiedendone l’annullamento limitatamente alla disposta confisca del denaro, lamentando la erronea applicazione di legge penale e la manifesta illogicità della motivazione, in quanto non risultava posta in essere alcuna attività di cessione della sostanza stupefacente e pertanto l’esigua somma di denaro non aveva alcuna pertinenza con la droga sequestrata; che anche l’imputata D.G. ha presentato ricorso per cassazione chiedendo l’annullamento della sentenza, lamentando la carenza di motivazione, in riferimento al mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p.;

Considerato che il motivo di ricorso proposto dalla D.G. risulta manifestamente infondato, in quanto la ricorrente non ha neppure indicato in maniera specifica quali sono le risultanze delle indagini preliminari dalle quali emergerebbe l’assoluta inidoneità degli elementi di accusa a suo carico e la sussistenza, invece, di elementi dimostrativi dell’estraneità di essa imputato al reato di detenzione a fini di spaccio come contestato;

che è principio pacifico in giurisprudenza (per tutte, Sez. 3, n. 1693 del 1/6/2000, Rv. 216583) che, nel giudizio definito ai sensi dell’art. 444 c.p.p., è inammissibile, per genericità, l’impugnazione nella quale sia stata lamentata la mancata verifica o comunque l’omissione di motivazione in ordine alla sussistenza di cause di non punibilità, quando la censura non sia accompagnata dalla indicazione specifica delle ragioni che avrebbero dovuto imporre al giudice l’assoluzione o il proscioglimento ex art. 129 c.p.p.;

che infatti, nell’ipotesi di impugnazione di una decisione assunta in conformità alla richiesta formulata dalla parte secondo lo schema procedimentale previsto dall’art. 444 c.p.p., l’esigenza di specificità delle censure deve ritenersi più pregnante rispetto ad ipotesi di diversa conclusione del giudizio, dato che la censura sul provvedimento che abbia accolto la richiesta dell’impugnante deve impegnarsi a demolire, prima di tutto, proprio quanto richiesto dalla stessa parte (Sez. Unite, n, 11493 del 24/6/1998, Rv. 211468);

che la sentenza impugnata ha fornito esaustiva motivazione in ordine agli elementi acquisiti a carico dell’imputata ed alla qualificazione del fatto, nonchè all’insussistenza delle condizioni per addivenire ad una pronuncia di proscioglimento;

che anche il ricorso proposto dallo J., quanto alla disposta confisca di 255,00 Euro, risulta inammissibile, poichè la sentenza impugnata contiene una congrua, seppure sintetica, motivazione in ordine al nesso pertinenziale tra il denaro contante sequestrato e l’illecito commercio di droga;

che f in conclusione i ricorsi vanno dichiarati inammissibili, con conseguente condanna dei ricorrenti, ex art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali e della somma di millecinquecento Euro ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di mille e cinquecento Euro ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 6 settembre 2012.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2012

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