Cass. pen. Sez. feriale, Sent., (ud. 06-09-2012) 16-11-2012, n. 44861

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

– che con l’impugnata sentenza, in riforma di quella di primo grado, la corte d’appello di Torino dichiarò non doversi procedere a carico di V.A. e C.C. in ordine al reato di diffamazione in danno di A.S. per tardività della querela, essendo questa intervenuta soltanto il (OMISSIS), pur avendo avuto la persona offesa piena contezza dei fatti fino dal settembre dell’anno (OMISSIS);

– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la locale procura della Repubblica, denunciando violazione dell’art. 124 c.p., sull’assunto, in sintesi e nell’essenziale, che, conformemente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado e contrariamente a quanto invece ritenuto da quello d’appello, l’epoca nella quale la persona offesa avrebbe avuto piena contezza della condotta posta in essere a suo danno dagli imputati (e cioè l’avere essi affermato, comunicando con più persone, che l’ A., quale dipendente della Fiat Sava, aveva a vario titolo sollecitato l’indebito versamento, da parte degli stessi imputati, di somme di danaro in suo favore), sarebbe stata quella del (OMISSIS), allorchè delle propalazioni in questione era stato compiutamente messo al corrente dal dirigente della Fiat Sava M.C., e non quella del (OMISSIS), allorchè dallo stesso M. era stato informato solo genericamente della esistenza di dette propalazioni;

– che a sostegno ed a confutazione del ricorso sono state presentate memorie, rispettivamente, dalla difesa dell’ A. e da quella dell’imputato C..
Motivi della decisione

– che il ricorso non appare meritevole di accoglimento e rasenta, anzi, l’inammissibilità, in quanto, pur facendo esso richiamo a corretti principi di diritto, si riduce poi alla mera contestazione, nel merito, della valutazione operata dalla corte territoriale (da riguardarsi come, in sè e per sè, del tutto immune da vizi logici o giuridici), secondo cui, avendo il M. riferito di aver reso noto all’ A., fin dal (OMISSIS), in occasione di una "convention" tenutasi a (OMISSIS), che a dire del V. e del C., esso A. aveva preteso da costoro indebite dazioni di danaro, già questo sarebbe bastato a rendere la persona offesa sufficientemente edotta della diffamazione perpetrata in suo danno, nulla rilevando che, sempre a dire del M., questi, nell’occasione, non avesse "fatto riferimento nè ai numeri nè ad altri dettagli"; circostanza, quest’ultima, che, in effetti, ben a ragione poteva essere ritenuta irrilevante, posto che, all’evidenza, anche il solo fatto che alla persona offesa fosse stato attribuito un comportamento come quello sopradescritto comportava un danno evidente alla sua reputazione, quali che fossero tanto l’importo delle somme di danaro che egli avrebbe asseritamente preteso quanto le specifiche circostanze di fatto in cui la dazione sarebbe avvenuta.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 6 settembre 2012.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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