Cass. civ. Sez. II, Sent., 17-07-2012, n. 12308

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 15 novembre 2008, M.R., M. M.G. e M.L. chiedono la cassazione della sentenza n. 520 del 14 settembre 2007 con cui la Corte di appello di Salerno, in accoglimento dell’appello proposto da L.G., quale procuratore generale di P.G., aveva revocato il decreto del Pretore di Buccino del 15 dicembre 1967 che, in esito alla procedura di cui alla legge 14 novembre 1962, n. 1610, aveva riconosciuto l’acquisto della proprietà per usucapione di alcuni terreni siti in agro di (OMISSIS) in favore di M. A., cui le odierne ricorrenti erano subentrate nel corso del processo in qualità di eredi.

L.G., nella sua persistente qualità di procuratore generale di P.G., ha proposto controricorso.

Le ricorrenti hanno depositato memoria.
Motivi della decisione

In via preliminare ed assorbente rispetto all’esame del merito, il ricorso va dichiarato inammissibile perchè proposto oltre il termine di impugnazione previsto dalla legge. Come eccepito dal controricorrente ed ammesso dalle stesse ricorrenti nella memoria depositata, il ricorso è tardivo in quanto, poichè la sentenza è stata pubblicata il 14 settembre 2007, il termine lungo per impugnare previsto dall’art. 327 cod. proc. civ., considerato anche il periodo di sospensione feriale, scadeva il 31 ottobre 2008, mentre il ricorso risulta notificato il 15 novembre successivo.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza delle ricorrenti.
P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna le ricorrenti in solido al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in Euro 1.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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