Cass. pen. Sez. feriale, Sent., (ud. 06-09-2012) 16-11-2012, n. 44854

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

– che con l’impugnata sentenza, in conferma di quella di primo grado, D.G. fu ritenuto responsabile, in concorso con S.I. (separatamente giudicato in quanto minore), del reato di lesioni gravi in danno di C.V.;

– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell’imputato la quale, premesso che il reato sarebbe da considerare estinto per prescrizione, ha poi sostenuto, in sintesi e nell’essenziale, che indebitamente il confermato giudizio di penale responsabilità dell’imputato medesimo sarebbe stato basato sulle sole dichiarazioni della persona offesa, secondo cui quest’ultima sarebbe stata oggetto di ingiustificata aggressione ad opera del D. e dello S., laddove si sarebbe dovuto considerare che il C. aveva raccolto la sfida lanciatagli dal D. all’atto in cui questi, a seguito di un diverbio sorto con lo stesso C., si era allontanato, su invito del sacerdote D.P. M., dal campo di calcio della parrocchia e che, essendosi la vicenda sviluppata in più fasi, soltanto nel corso dell’ultima di esse, cui il D. era rimasto estraneo, il C. aveva riportato, ad esclusiva opera dello S., le lesioni di cui è causa.
Motivi della decisione

– che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto:

a) con riguardo alle doglianze concernenti il confermato giudizio di colpevolezza, le stesse, per un verso, ignorano pressochè totalmente i passaggi fondamentali della motivazione dell’impugnata sentenza, ove si pone in luce, sulla scorta non solo delle dichiarazioni della persona offesa, ma anche di quelle dei testi D.P.M. e L.G., come non potesse esservi dubbio sul fatto che l’imputato, unitamente allo S., avesse colpito con pugni e calci il C., così producendogli le lesioni la cui obiettiva esistenza (non contestate, del resto, neppure nel ricorso) risultava attestata dall’acquisita documentazione sanitaria; per altro verso, nella parte in cui lamentano la mancata considerazione del fatto che il C. avrebbe accettato la sfida lanciatagli dal D., prospettano un elemento di fatto che, oltre a non poter essere verificato in questa sede, non presenta neppure alcun riconoscibile profilo di decisività in favore dell’imputato, non risultando neanche adombrata l’ipotesi che questi avesse agito in stato di legittima difesa e non vedendosi, quindi, quale giustificazione o attenuazione di responsabilità potesse derivargli dal fatto che l’azione lesiva fosse stata posta in essere nei confronti di soggetto che aveva raccolto la sfida da lui stesso in precedenza lanciatagli;

b) con riguardo alla dedotta eccezione di prescrizione del reato, basata sul fatto che lo stesso era stato commesso l'(OMISSIS), vale osservare che, secondo la non contestata affermazione contenuta nell’impugnata sentenza, il corso della prescrizione era rimasto sospeso per sette mesi, dal 20 settembre 2006 al 20 luglio 2007, a causa di adesione dei difensori all’astensione dalle udienze proclamata dagli organi rappresentativi dell’Avvocatura, per cui, dovendosi aggiungere il detto periodo al termine ordinario di anni sette e mesi sei (così individuato in applicazione della disciplina antecedente all’entrata in vigore della L. n. 251 del 2005, da riguardarsi in concreto come più favorevole, consentendo essa, a differenza della nuova, di tener conto delle riconosciute attenuanti generiche, valutate come equivalenti alla contestata e ritenuta aggravante ad effetto speciale di cui all’art. 583 c.p., comma 1, n. 2), ne deriva che la prescrizione non era ancora maturata alla data del 6 febbraio 2012, in cui risulta pronunciata la sentenza impugnata, e la sua successiva maturazione, in presenza di ricorso da ritenersi, come nella specie, inammissibile, rimane senza effetto, secondo l’ormai da tempo noto e consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte;

– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art. 616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in Euro mille, nonchè la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute in questo grado dalla costituita parte civile, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonchè al versamento della somma di Euro mille alla cassa delle ammende ed alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio dalla costituita parte civile, che liquida in complessivi Euro 2.000, oltre ad accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 6 settembre 2012.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2012

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