Cass. civ. Sez. II, Ord., 17-07-2012, n. 12300 Contraddittorio

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato che G.F. e G.M., intervenuti adesivi dipendenti in primo grado, non si sono costituiti nel secondo grado di giudizio e sono stati, pertanto, dichiarati contumaci dalla Corte di appello di Genova con la sentenza impugnata;

rilevato che il ricorso per cassazione risulta notificato ai predetti G. presso lo studio del difensore domiciliatario degli stessi in primo grado;

considerato che quando – come nel caso di specie – la parte costituita in primo grado con difensore munito di procura per tutti i gradi del giudizio non si sia però costituita nel successivo grado di appello, non può ritenersi consentita la notificazione alla stessa del ricorso per cassazione, proposto avverso la sentenza di appello presso il suo difensore domiciliatario in primo grado, giacchè la mancata costituzione della parte nel secondo grado attesta di per sè la sopravvenuta inoperatività della procura originariamente rilasciata e comporta la correlativa inoperatività della contestuale elezione di domicilio che a quella procura è strettamente e funzionalmente collegata (Cass. 4 gennaio 2001, n. 66;

Cass. 5 febbraio 1983, n. 1010);

ritenuto che la notifica del ricorso è, pertanto, viziata;

ritenuto che l’intervento ad adiuvandum determina un’ipotesi di causa inscindibile, con conseguente applicazione del disposto di cui all’art. 331 cod. proc. civ., atteso che, se e consentito ad un soggetto di intervenire per sostenere le ragioni di una delle parti in causa, restando unico ed indivisibile il giudizio, si deve necessariamente configurare un litisconsorzio processuale nei successivi giudizi di impugnazione, poichè le ragioni che consentono e giustificano la presenza di parti accessorie non si esauriscono in un grado di giudizio, persistendo l’interesse dell’interventore adesivo ad influire con una propria difesa sull’esito della lite (Cass. 26 luglio 1996, n. 6760; Cass. 9 febbraio 1963, n. 249);

ritenuto che va, quindi, comunque disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei predetti G..
P.Q.M.

ordina l’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 331 cod. proc. civ., nei confronti di G.F. e G.M., concedendo per la notifica dell’atto di integrazione, da eseguirsi nei confronti dei predetti personalmente, il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 13 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2012

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