T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 14-01-2011, n. 281

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con atto notificato il 4 giugno 2010, depositato nei termini, il Sig. L. L. e gli altri meglio specificati in epigrafe hanno proposto ricorso per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 5396/02 di questa Sezione, confermata in grado di appello dal Consiglio di Stato, Sezione IV con la decisione n. 3018/09, relativa al riconoscimento del diritto dei ricorrenti alla iscrizione al fondo di previdenza E.N.P.A.S. (ora I.N.P.D.A.P.), con decorrenza dal momento in cui per ciascun ricorrente fu adottato, al conseguimento della posizione di sottufficiale, il sistema di retribuzione a stipendio.

Constatata l’inerzia delle Amministrazioni intimate, i ricorrenti hanno proposto in data 22 dicembre 2009 formale atto di diffida e messa in mora al Ministero della Difesa, in persona del Ministro protempore, ed all’I.N.P.D.A.P., in persona del legale rappresentante protempore, a dare corretta ed integrale esecuzione alla suddetta sentenza nel termine di trenta giorni dalla notifica del suddetto atto.

Perdurando l’inerzia delle Amministrazioni intimate i ricorrenti hanno proposto il presente ricorso per l’esecuzione del giudicato con contestuale richiesta della nomina di un Commissario ad acta in caso di persistente inadempimento.

Il Ministero della Difesa si è formalmente costituito in giudizio.

Alla Camera di Consiglio del 3 novembre 2010 la causa è passata in decisione.

Il ricorso si appalesa fondato atteso che il procedimento rivolto all’accertamento dell’obbligo per l’Amministrazione di conformarsi al giudicato è stato correttamente seguito.

Pertanto il ricorso va accolto con il conseguente ordine alle Amministrazioni intimate, per la parte di rispettiva competenza, di dare corretta ed integrale esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza sopra specificata nel termine di 60 giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza o dalla sua notifica, se anteriore. In caso di persistente inadempimento il Collegio nomina fin d’ora un Commissario ad acta, nella persona del Direttore Generale del personale del Ministero della Difesa – Aeronautica o di un suo delegato, affinché, nell’ulteriore termine di 60 giorni, provveda alla adozione di tutti gli atti necessari a dare esecuzione al giudicato di che trattasi.

Le spese del presente giudizio vanno poste a carico delle Amministrazioni intimate.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina al Ministero della Difesa, in persona del Ministro protempore, ed all’I.N.P.D.A.P., in persona del legale rappresentante protempore di dare esecuzione al giudicato formatosi sulle sentenze di questa Sezione n. 5396/2002 nei termini e modi di cui in motivazione, specificando che, in caso di ulteriore inottemperanza, al suddetto incombente provvederà il Commissario ad acta indicato nella parte motiva del presente atto.

Condanna le Amministrazioni intimate al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 3.000,00 (tremila) da dividersi in parti uguali a carico delle suddette Amministrazioni.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Elia Orciuolo, Presidente

Franco Angelo Maria De Bernardi, Consigliere

Domenico Landi, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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