T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 14-01-2011, n. 275

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento n. 246609 espresso in data 14.02.2009 dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – Centro Nazionale di selezione e Reclutamento – Commissione Attitudinale di Roma, con il quale il ricorrente è stato giudicato non idoneo sotto il profilo attitudinale nell’ambito del concorso per titoli ed esami, per il reclutamento di 490 Carabinieri effettivi in ferma quadriennale, riservato, ai sensi dell’art. 25, comma 5 della legge 23 agosto 2004, n. 226, ai volontari delle Forze Armate, in servizio o in congedo, che hanno completato senza demerito la ferma breve triennale (VFB) immissione 2009 (G.U.R.I – 4^ S.S. – N. 20 del 13.03.2009).

Avverso il provvedimento impugnato il ricorrente ha proposto censure di violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili.

Il Collegio rileva che: – alla visita del 25.6.2009 sono state rilevate "note di insicurezza" PS2; il TAR ha disposto verificazione a seguito della quale l’interessato è stato giudicato idoneo, ma al termine della selezione è stato giudicato non idoneo sotto il profilo attitudinale (impugnato con il ricorso introduttivo del giudizio); – a seguito di apposita istruttoria, con nota del 18.3.2010 l’Amministrazione ha prodotto la relazione richiesta ed alcuni atti, omettendo di depositare gli atti contenuti nel c.d. Raccoglitore; – con ordinanza del 16.7.2010 è stata accolta la domanda cautelare ed è stato disposto un supplemento di istruttoria richiamando l’art. 116 cpc (in quanto tra gli atti depositati dall’Amministrazione mancavano gli allegati indicati nel Raccoglitore); – con nota in data 8.9.2010 la PA ha prodotto tali atti.

Dall’esame della documentazione prodotta in giudizio, da valutare alla luce delle censure di parte ricorrente e degli elementi di valutazione forniti dall’Amministrazione, emerge che: – il giudizio contestato (avente ad oggetto il profilo attitudinale) è stato espresso sulla base dei test ai quali il ricorrente si era sottoposto nella prima fase della selezione e, quindi, sulla base dei quali era stato inizialmente giudicato inidoneo sotto il profilo psicologico (con attribuzione del coefficiente PS2); tale valutazione è stata superata dal successivo giudizio di idoneità relativo al profilo psicologico (con attribuzione del coefficiente PS1) sicché, la valutazione dell’Ufficiale selettore risulta insistente sugli esiti di esami testologici superati dal secondo dei giudizi indicati espressi dall’Amministrazione; – ciò appare confermato dagli esiti dei successivi accertamenti ai quali il ricorrente si è sottoposto (cfr. certificazione ASL Lecce del 31.12.2010); – inoltre, va tenuto conto del fatto che, malgrado l’ordine rivolto all’Amministrazione, anche ai sensi dell’art 64, comma 4 del C.p.a. non è stato prodotto il verbale del colloquio svolto dinanzi all’Ufficiale Psicologo.

Alla luce delle considerazioni che precedono il Collegio ritiene che il ricorso debba essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

lo accoglie e, conseguentemente, annulla il giudizio impugnato;

condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, liquidate in complessivi euro 1.000,00 (mille/00);

ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Silvio Ignazio Silvestri, Presidente

Franco Angelo Maria De Bernardi, Consigliere

Roberto Proietti, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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