Cass. pen. Sez. feriale, Sent., (ud. 04-09-2012) 11-09-2012, n. 34538

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. B.D. è stato ritenuto dal tribunale di Brindisi colpevole dei reati di cui all’art. 393 c.p., art. 612 c.p., comma 2, art. 61 c.p., n. 2 e condannato alla pena di mesi due di reclusione, previa unificazione dei reati in continuazione e concessione delle attenuanti generiche.

2. La corte di appello di Lecce ha ritenuto che il reato di cui all’art. 393 c.p. non fosse procedibile per mancanza di valida querela, mentre ha confermato la condanna per il reato di minaccia aggravata di cui al capo B e, concesse le attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, ha irrogato la pena di Euro 50,00 di multa.

3. B.D. propone ricorso per cassazione per inosservanza della legge penale con riferimento agli artt. 52, 69, 84, 124, 393 e 612 c.p. e art. 529 c.p.p.; il ricorso si articola nelle seguenti tre censure:

a. assorbimento della fattispecie di cui all’art. 612 c.p. nel reato di cui all’art. 393; osserva il ricorrente che l’art. 393 punisce chiunque si fa arbitrariamente ragione usando violenza o minaccia alle persone, essendo previsto un aumento di pena in caso di utilizzo di un’arma; nel caso di specie al capo B è stata contestata la minaccia aggravata mediante l’uso di arma. Trattasi di fattispecie che deve ritenersi integralmente compresa nel reato di cui al capo A, che è norma speciale in quanto si applica ai più ristretti casi di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Ne consegue che la dichiarazione di improcedibilità dell’art. 393 coprirebbe entrambi i reati contestati.

b. Mancato riconoscimento della legittima difesa; sostiene il ricorrente di essere stato costretto ad impugnare la pistola, pur senza puntarla contro la persona offesa, dalla necessità di difendere il proprio diritto ad escludere il L. dal proprio domicilio.

c. Mancanza di querela con riferimento alla minaccia semplice.
Motivi della decisione

1. Il primo motivo di ricorso è fondato; vi è indubbiamente rapporto di continenza tra la fattispecie di cui all’art. 393 e quella di cui all’art. 612 c.p.. Deve quindi operare il principio di assorbimento di cui all’art. 84 c.p., posto che la minaccia converge interamente nella fattispecie di cui all’art. 393 c.p., tanto da perdere la sua autonomia e diventare elemento costitutivo di quest’ultimo reato. In argomento si vedano, per i profili generali, sez. 2, n. 3528 del 27/09/1982, Magnelli (Per aversi reato complesso ai sensi dell’art. 84 c.p. non basta che più fatti costituenti reato abbiano qualche elemento in comune, ma occorre che uno di essi converga interamente in un’altra figura criminosa tanto da perdere la sua autonomia e diventare, quindi, elemento costitutivo o circostanza aggravante dell’altro) e per l’assorbimento della minaccia nel reato di cui all’art. 393 c.p., Sez. 5, n. 10352 del 20/06/1980 Notarangelo (La figura del reato complesso consente l’assorbimento, nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, solo di quei fatti che, pur costituendo astrattamente per se stessi reato, rappresentino elementi costitutivi o circostanze aggravanti del primo, come il danneggiamelo nell’ipotesi di cui all’art. 392 c.p., ovvero la minaccia e le semplici percosse nell’ipotesi di cui all’art. 393 c.p.); conf. Sez. 5, n. 2425 del 07/12/1988, Zamboni.

2. Nel caso di specie vi è continenza anche in concreto e con riferimento alla contestata aggravante dell’uso dell’arma, posto che la minaccia aggravata converge integralmente nella fattispecie di cui all’art. 393 c.p., comma 3, che risulta invece connotata da un ulteriore elemento (la finalità di esercitare un preteso diritto).

3. Ritenuto operante il principio di assorbimento nei termini suddetti, ne consegue che l’azione penale non doveva essere iniziata per difetto di querela.

4. Risultano assorbiti i residui motivi di ricorso.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè, ritenuto assorbito il capo B nel capo A, l’azione penale non poteva essere iniziata per difetto di querela.

Così deciso in Roma, il 4 settembre 2012.

Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2012

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