Cass. pen. Sez. feriale, Sent., (ud. 04-09-2012) 11-09-2012, n. 34536

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del tribunale di Montepulciano del 27 dicembre 2007, M.R. è stato condannato alla pena di mesi uno e giorni 20 di reclusione per il reato di cui all’art. 495 c.p., commi 1 e 3 perchè in sede di interrogatorio davanti al gip di Montepulciano, nell’ambito del procedimento penale a suo carico, affermava falsamente di avere il titolo di studio della laurea in giurisprudenza.

2. Proposto appello, la corte distrettuale di Firenze confermava la statuizione di primo grado, ritenendo che non potesse contestarsi la ipotesi aggravata di cui all’art. 495, comma 3, non essendo all’epoca dei fatti ancora entrata in vigore la norma che estendeva l’aggravante al caso di dichiarazioni rese dall’indagato all’autorità giudiziaria, ma che non vi fosse difetto di correlazione tra imputazione e sentenza, posto che all’imputato era stato contestato anche il reato "generico" di cui al comma 1.

3. Propone ricorso per cassazione il M. per errata interpretazione ed applicazione dell’art. 2 e art. 495 c.p., commi 1 e 3; errata applicazione ed interpretazione dell’art. 521 (principio di correlazione); errata interpretazione ed applicazione dell’art. 597, commi 1 e 3, (limiti del giudizio di appello); errata applicazione e interpretazione dell’art. 546 c.p.p. (requisiti della sentenza: motivazione). Nonostante l’articolata rubrica, in sostanza il ricorrente censura la sentenza impugnata laddove ha ritenuto che la fattispecie prevista dall’art. 495 c.p., comma 3, n. 2, sia un’ipotesi aggravata del reato previsto dall’art. 495 e non invece un’ipotesi autonoma di reato. Inoltre, sostiene che su tale aspetto non vi sia In sentenza una motivazione espressa e che la diversità tra le fattispecie di cui all’art. 495, commi 1 e 3 comporti un difetto di correlazione fra imputazione e sentenza.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è manifestamente infondato e come tale va dichiarato inammissibile; a prescindere dalla genericità del ricorso, si osserva che la corte d’appello di Firenze ha fatto corretta applicazione dei principi normativi, ritenendo che l’art. 495 c.p., comma 3, individui un’ipotesi aggravata di reato e non invece un reato autonomo rispetto a quello previsto dal comma 1.

2. In argomento si veda sez. 5, n. 2379 del 29/04/1994, Giovannetti:

In virtù dell’art. 60 c.p.p. la qualità di imputato si assume nel momento in cui a taluno viene attribuito un reato nella richiesta di rinvio a giudizio o in altri atti tassativamente indicati da tale norma. Pertanto, la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini preliminari non è qualificabile come "imputato" e, nell’ipotesi di false dichiarazioni sulle proprie qualità personali rese all’autorità giudiziaria, risponde del delitto di cui all’art. 495 c.p. comma 1, e non già di quello, più grave, delineato dal comma 3, n. 2, della suddetta norma.

3. Ne consegue che, essendo stato contestato il reato "base" e non essendo possibile applicare un’aggravante non prevista al momento di commissione del fatto, non costituisce difetto di correlazione la ritenuta sussistenza de solo reato non aggravato.

4. Anche la censura relativa al vizio di motivazione è priva di consistenza, considerato che sul punto vi è una motivazione specifica alla pagina due della sentenza, laddove si rileva che l’art. 495, comma 3, integra un’ipotesi aggravata del reato di false dichiarazioni e che comunque nell’imputazione vi era la specifica contestazione anche dell’art. 495, comma 1, per cui non sarebbe ipotizzabile nemmeno in astratto una modificazione del titolo di reato originariamente contestato.

5. Consegue a quanto argomentato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con le conseguenti statuizioni in punto spese ed ammenda.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 a favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 4 settembre 2012.

Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2012

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