Cass. pen. Sez. feriale, Sent., (ud. 04-09-2012) 11-09-2012, n. 34535

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. I.A. è stato condannato in primo grado dal tribunale di Trento alla pena finale di anni 30 di reclusione, diminuita per il rito abbreviato ad anni 20. La corte d’appello di Trento, con sentenza del 17 luglio 2009, confermava la pena inflitta in primo grado. Proposto ricorso per cassazione, la quinta sezione di questa corte annullava con rinvio la sentenza impugnata in ordine al trattamento sanzionatorio, ritenendo non sussistente la circostanza aggravante della transnazionalità.

2. Decidendo in sede di rinvio, la corte d’appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, incorreva in un errore materiale, indicando la pena finale in anni 18 di reclusione; avviato il procedimento di correzione ai sensi dell’art. 130, con ordinanza del 24 novembre 2011 la corte emendava l’errore, indicando la pena finale in anni 16 di reclusione.

3. Contro la pronuncia della corte d’appello di Trento, sezione di Bolzano, propone ricorso per cassazione l’imputato per i seguenti motivi:

a. violazione e falsa applicazione dell’art. 623, lett. C, per avere la corte d’appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, ritenuto sussistente la propria competenza in ordine alla rideterminazione della pena, nonchè carenza assoluta di motivazione. Sostiene la difesa che non può essere considerata altra sezione, ai sensi dell’art. 623 c.p.p., una sezione distaccata della corte d’appello.

Nel caso di specie, dunque, la sezione distaccata di Bolzano non era competente per il giudizio di rinvio a seguito dell’annullamento della sentenza della corte d’appello di Trento.

b. Violazione e falsa applicazione di legge processuale, in relazione all’art. 597, comma 3, per avere la corte d’appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, irrogato una pena più grave in sede di rinvio, nonostante la mancanza di impugnazione da parte del pubblico ministero. Carenza e manifesta illogicità della motivazione. Osserva la difesa come in sede di rinvio per ognuno degli otto reati satellite sarebbe stato applicato un aumento di mesi sei di reclusione, mentre nel precedente giudizio di appello l’aumento per la continuazione era stato pari a tre anni complessivamente e dunque a meno di 5 mesi per ogni reato.

c. Infine, con un terzo motivo di ricorso si lamenta violazione dell’art. 81 cpv. c.p., per avere la corte di Bolzano operato un aumento per la continuazione proporzionalmente maggiore rispetto a quello originariamente irrogato dalla sentenza della corte d’appello di Trento. Carenza e manifesta illogicità della motivazione. Secondo la difesa la corte distrettuale avrebbe dovuto tener conto del rapporto originariamente sussistente tra la pena complessivamente irrogata e l’aumento applicato per la continuazione e mantenere tale rapporto anche con riferimento alla pena nuovamente determinata in seguito all’annullamento operato dalla corte di cassazione.

d. Con memoria depositata il 10/08/2012, la difesa ha rilevato che è ammissibile la eccezione di incompetenza territoriale in sede di giudizio abbreviato, così come stabilito, a composizione del contrasto di giurisprudenza, dalle sezioni unite di questa corte con sentenza numero 27.996 del 29 marzo 2012.
Motivi della decisione

1. Il primo motivo di ricorso è infondato; la sezione distaccata deve considerarsi a tutti gli effetti una diversa sezione della stessa corte e, in ogni caso, si tratterebbe di mera irregolarità che non produce effetti sulla validità del processo nemmeno qualora il rinvio fosse effettuato all’unica sezione di Corte d’appello, salvo che la decisione in sede di rinvio sia stata assunta dalle stesse persone fisiche (in argomento v. Sez. 3, n. 27045 del 12/05/2010, Rv. 248110).

2. Il secondo motivo di ricorso è; invece, fondato; la più recente giurisprudenza di questa Corte afferma, infatti, che il divieto di reformatio in peius in caso di impugnazione dal solo imputato riguardi non solo il risultato finale, ma anche tutti gli elementi del calcolo della pena. Ne consegue che il giudice d’appello, qualora escluda una circostanza aggravante ovvero accolga il gravame in relazione a reati concorrenti, deve necessariamente ridurre non solo la pena complessivamente inflitta, ma anche tutti gli elementi che rilevano nel calcolo di essa (Sez. 5, Sentenza n. 14991 del 12/01/2012, Strisciuglio; conf. Sez. 4, n. 41585 del 04/11/2010, Rv.

248549, Pizzi: Si veda anche sez. 4, n. 47341 del 28/10/2005, Rv.

233177, che, in applicazione del suddetto principio, ha annullato la decisione del giudice d’appello che, in presenza di impugnazione del solo imputato, pur rideterminando, in accoglimento dell’appello, la pena complessiva in misura inferiore a quella inflitta in primo grado per l’esclusione dell’aumento di pena per la continuazione, aveva però operata la diminuzione per le già concesse attenuanti generiche in misura inferiore a quella stabilita in primo grado).

3. Il terzo motivo di ricorso è infondato, posto che il giudice di secondo grado, in mancanza di appello del pubblico ministero, risulta vincolato esclusivamente ai limiti di pena individuati dal giudice di prime cure complessivamente e per i singoli reati, non essendo invece previsto da alcuna norma che l’imputato abbia diritto ad una riduzione (proporzionale alla riduzione della pena base) degli aumenti di pena per la continuazione: in argomento si veda in motivazione la già citata sez. 5, n. 14991 del 12/01/2012, Strisciuglio.

4. Del tutto irrilevanti sono i motivi nuovi depositati il 10/08/2012, posto che nessuna questione di incompetenza territoriale era stata sollevata con il ricorso per cassazione tempestivamente depositato; questione, peraltro, che era preclusa in sede di rinvio, essendo ormai coperta dal giudicato.

5. In accoglimento del secondo motivo di ricorso, potendosi rideterminare la pena senza alcuna discrezionalità (dovendosi semplicemente ridurre l’aumento per la continuazione alla minor quantità già disposta in primo grado), non si fa luogo a rinvio.

Invece dei quattro anni applicati dalla corte d’appello, sulla pena base di venti, si determina il minor aumento di tre anni, per un totale complessivo di 23 anni. Pena che, per effetto della riduzione di un terzo a causa del rito scelto, viene rideterminata in anni 15 e mesi 4 di reclusione.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio, limitatamente alla determinazione della pena, che ridetermina in anni 15 e mesi 4 di reclusione.

Così deciso in Roma, il 4 settembre 2012.

Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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