Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 21-06-2012) 11-09-2012, n. 34573

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con la decisione indicata in epigrafe la Corte d’appello di Genova ha confermato la sentenza del 18 marzo 2009 con cui il Tribunale di Massa, sezione di Carrara, aveva ritenuto F.D.M. responsabile del reato di cui all’art. 368 c.p., perchè, dopo aver ceduto a V.I. un assegno bancario, induceva in errore il proprio coniuge, L.L., facendole credere di avere smarrito il titolo, così determinandola a denunciarne lo smarrimento, con l’effetto di accusare indirettamente il legittimo prenditore di ricettazione, pur sapendolo innocente; per questi fatti l’imputato veniva condannato a due anni di reclusione, con l’applicazione dell’indulto, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile da liquidarsi separatamente.

2. Nell’interesse dell’imputato ha presentato ricorso per cassazione l’avvocato Paolo Costantini, che con il primo motivo ha eccepito l’ìnutilizzabilità della testimonianza resa da L.L., per il mancato avvertimento circa la possibilità di astenersi dal deporre in quanto coniuge dell’imputato.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia un vizio di motivazione della sentenza in ordine alla testimonianza resa dalla L., del tutto inattendibile sia in relazione al contenuto, sia in considerazione del risentimento che aveva nei confronti dell’imputato.

Infine, con l’ultimo motivo si censura la motivazione della sentenza nel punto in cui utilizza la testimonianza del V., come prova di resistenza, per confermare la responsabilità dell’imputato.

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1. Per quanto riguarda il primo motivo si osserva che l’omissione dell’avvertimento relativo alla facoltà per i prossimi congiunti dell’imputato di astenersi dal deporre determina una nullità solo relativa, che, come tale, deve essere eccepita immediatamente dalla parte che assiste alla deposizione e comunque, a pena di decadenza, entro i termini fissati all’art. 181 c.p.p. (tra le tante v., Sez. 5, 13 marzo 2010, n. 13591). Nel caso in esame la Corte d’appello ha correttamente respinto l’eccezione di nullità in quanto il difensore del F., presente alla deposizione della L., moglie dell’imputato, nulla ha eccepito al riguardo.

3.2. Manifestamente infondati sono gli altri motivi, con cui il ricorrente denuncia un inesistente vizio di motivazione. Secondo la sentenza l’assegno è stato sottoscritto effettivamente dalla L., ma lo ha gestito l’imputato, che si occupava della ditta e anche se la denuncia è a firma della stessa L., i giudici hanno ritenuto che a indurre quest’ultima alla denuncia sia stato il F., il quale era interessato a paralizzare la riscossione del titolo di credito da parte del V.. Peraltro, tale ricostruzione risulta confermata dalle stesse dichiarazioni del V., sicchè l’affermazione della responsabilità risulta coerentemente fondata sulle coincidenti dichiarazioni di L. e V., testimoni ritenuti entrambi attendibili.

4. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, che si ritiene equo determinare in Euro 1.000,00.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 21 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2012
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *